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Friuli, del. n. 133 – Personale delle ASP, in pianta organica aggiuntiva, addetto al servizio sociale


Un’Azienda pubblica di servizi alla persona (ex IPAB), individuata quale Ente gestore del servizio sociale, ha chiesto un parere in merito alla corretta determinazione e gestione del fondo risorse decentrate relativo al personale dipendente che si trova nella pianta organica aggiuntiva (POA) degli addetti ai servizi sociali, composta sia da dipendenti provenienti dai Comuni associati che da lavoratori di nuova assunzione.

I magistrati contabili del Friuli, con la deliberazione 133/2015, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo l’11 gennaio 2016, hanno evidenziato che la normativa regionale, legge FVG 31 marzo 2006, n. 6, consente ai Comuni di un determinato ambito territoriale di svolgere in forma associata le funzioni relative ai servizi sociali.

In tal caso, deve essere stipulata un’apposita convenzione tra i Comuni dove viene svolto il servizio sociale ed un ente gestore, che può essere anche un’azienda pubblica di servizi alla persona (articolo 18).

La convenzione deve disciplinare gli aspetti fondamentali per lo svolgimento del servizio quali: la durata della gestione associata; le funzioni e i servizi da svolgere in forma associata, nonché i criteri generali relativi alle modalità di esercizio; i criteri e le procedure di nomina del Responsabile del servizio sociale dei Comuni, nonché la costituzione, le competenze e le modalità di funzionamento dell’ufficio di direzione e programmazione di ambito distrettuale; i rapporti finanziari; le modalità di informazione ai consigli comunali sull’andamento annuale della gestione del servizio sociale dei Comuni.

In particolare, per quel che riguarda l’individuazione e la gestione del personale addetto ai servizi sociali di un determinato ambito distrettuale, la normativa regionale prevede che, in caso di delega, presso l’ente delegato è costituita una pianta organica aggiuntiva nella quale è inserito il personale che nei Comuni associati svolge compiti relativi alle funzioni e ai servizi esercitati in forma associata, nonché quello di eventuale nuova assunzione (in tal senso, articolo 19, comma 2).

Il numero e il profilo professionale del personale da inserire nella pianta organica aggiuntiva sono definiti dall’ente gestore d’intesa con l’Assemblea dei sindaci di ambito distrettuale, unitamente alle modalità organizzative del servizio sociale dei Comuni.

Il tutto in coerenza con la programmazione annuale e pluriennale.

Il personale messo a disposizione dai Comuni associati conserva a ogni effetto lo stato giuridico e il trattamento economico propri del profilo e della categoria di inquadramento contrattuale rivestiti presso l’ente di appartenenza mentre, dal punto di vista finanziario, gli oneri delle attività delegate alle ASP in qualità di enti gestori sono a carico dei Comuni deleganti e vanno fatti oggetto di specifica contabilizzazione (in tal senso dispone espressamente l’articolo 19, comma 6)

In caso di revoca della delega, il comma 7 dell’articolo 19 prevede che il personale inserito nella pianta organica aggiuntiva, compreso quello di nuova assunzione, è trasferito al nuovo ente gestore, ovvero, qualora necessario e d’intesa fra le amministrazioni interessate, anche ai Comuni deleganti previa integrazione delle relative piante organiche.

Così sinteticamente delineato l’inquadramento normativo e contrattuale che regola il personale delle ASP, in pianta organica aggiuntiva, addetto al servizio sociale, i magistrati contabili hanno chiarito che “gli oneri delle attività delegate sono a carico dei Comuni deleganti”.

In particolare, il fondo delle risorse decentrate destinato al pagamento del trattamento accessorio del personale trasferito e di quello di nuova assunzione, è finanziato dagli enti partecipanti all’ambito territoriale mediante trasferimento dall’analogo fondo istituito presso di essi (che pertanto viene proporzionalmente ridotto delle somme trasferite che vanno ad integrare il fondo costituito presso l’ente che gestisce la pianta organica aggiuntiva).

Relativamente alla possibilità di procedere all’erogazione di compensi per la produttività e per la retribuzione di risultato sulla base degli atti programmatici e di indirizzo assunti dall’assemblea dei sindaci, i magistrati contabili hanno ribadito che l’indennità di risultato non può essere corrisposta nel caso in cui al dipendente non siano stati assegnati, per l’anno di riferimento, specifici obiettivi e risultati da conseguire in relazione all’incarico di posizione organizzativa.

In definitiva, quindi, i presupposti per l’erogazione della indennità di produttività al personale dipendente e della indennità di risultato ai dirigenti ed ai titolari di posizione organizzativa sono due:

• la preventiva assegnazione di specifici obiettivi da conseguire;

• la valutazione effettuata dal soggetto competente.

La mancata idonea realizzazione di ambedue tali presupposti, o anche di uno solo di essi, rende illegittima l’erogazione dei compensi per la produttività.

In particolare, l’assegnazione preventiva degli obiettivi deve essere specifica, non potendo fare riferimento a generici indirizzi programmatori, ma dovendo invece concretarsi in precise ed univoche indicazioni da rivolgere al personale interessato.

In altri termini, non è possibile procedere alla distribuzione di premi di produttività e di indennità di risultato se non nella misura in cui siano stati predeterminati, ed effettivamente verificati, specifici e concreti obiettivi da raggiungere (e non già semplici e generici atti programmatori).

Leggi la deliberazione
CC Sez. controllo FVG del. n. 133-15

 


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