I magistrati contabili della sezione delle Autonomie, con la deliberazione 1/2016, pubblicata sul sito l’8 gennaio, hanno chiarito che la facoltà di riproporre il piano di riequilibrio al 30 giungo 2015 spetta solo agli enti che al 1° gennaio 2014 avevano deliberato il ricorso alla procedura ma non avevano adottato il piano di riequilibrio entro il termine perentorio stabilito dall’articolo 243-bis, comma 5, del Tuel (90 giorni dalla esecutività della delibera con la quale l’ente ha deciso di fare ricorso al riequilibrio), sempre che non abbiano dichiarato il dissesto e sussistano gli altri presupposti sostanziali previsti dalla legge.
Pertanto, tale possibilità è preclusa agli enti che hanno deliberato il ricorso al piano di riequilibrio nel 2015.
La sezione Autonomie è intervenuta a seguito della questione sollevata dalla Corte dei Conti della Sicilia con la deliberazione 267/2015, in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 1, comma 573, della legge 147/2013 (legge di stabilità 2014) che consente la riproposizione del piano di riequilibrio anziché la dichiarazione di dissesto.
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CC Sez. Autonomie del. n. 1-2016