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Lombardia, del. n. 308 – Mobilità Province: non è neutra ai fini assunzionali


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di colmare le lacune esistenti nella propria dotazione organica tramite la ricollocazione del personale di area vasta.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 308/2015, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 29 settembre, hanno evidenziato che la spesa sostenuta per la ricollocazione, mediante mobilità volontaria, ma riservata, del personale delle province e delle città metropolitane, fermi restando i vincoli del patto di stabilità interno e la sostenibilità finanziaria per l’ente acquirente, non si calcola al fine del rispetto del tetto di spesa di cui al comma 557 dell’articolo 1 della legge n. 296 del 2006 (nonché dell’analogo limite posto, per gli enti non soggetti al patto di stabilità interno, dall’articolo 1, comma 562, della medesima legge, come chiarito, dalla Sezione delle Autonomie, nella deliberazione n. 19/2015).

Tuttavia, al fine di assumere, anche mediante mobilità volontaria, personale dipendente da province o città metropolitane, è necessario che l’ente locale disponga di adeguata capacità (come definita e conteggiata dall’articolo 3, comma 5, del d.l. 90/2014).

Ciò in quanto la mobilità riservata al personale soprannumerario, a differenza di quella ordinaria, non può essere considerata neutra ai fini assunzionali, in quanto l’ente da cui dipende il personale in uscita (la provincia o la città metropolitana) deve conseguire un predeterminato obiettivo di riduzione della propria dotazione organica (Corte dei conti, sez. Lombardia, del. n. 287/2015).

Le problematiche inerenti la gestione del personale saranno approfondite nel seminario di studi “Riforma PA: come cambia il lavoro pubblico”.

Leggi la deliberazione
CC sez. controllo Lombardia del. n. 308-15


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