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Lombardia, del. n. 297 – Utilizzo dei proventi contravvenzionali per sicurezza urbana e stradale


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di destinare una quota dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal Codice della Strada al finanziamento di un progetto di potenziamento dei servizi di controllo per migliorare la sicurezza urbana e stradale.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 297/2015, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 28 settembre, hanno ricordato che il comma 5 bis dell’articolo 208 del codice della strada prevede espressamente che una quota dei proventi derivanti dalle sanzioni comminate per violazione del codice della strada possa “anche essere destinata ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro”.

Pertanto, non è possibile finanziare con tali proventi voci retributive o indennitarie in favore di dipendenti a tempo indeterminato.

Infatti, la natura straordinaria dell’entrata, ex se inidonea ad assicurare flussi costanti nel tempo, osta alla destinazione a spese correnti di carattere ripetitivo (a tal proposito, la sezione Lombardia nella deliberazione n. 961/2010 e n. 273/2013, ha escluso che tali risorse possano finanziare i buoni pasto del personale di polizia municipale).

E’ invece possibile destinare tali risorse al finanziamento delle prestazioni accessorie del personale di polizia municipale rese nell’ambito “di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187”.

Tale destinazione potrà avvenire a condizione che:

• i progetti attivino effettivamente nuovi servizi o processi di riorganizzazione finalizzati ad un reale accrescimento qualitativo e quantitativo di quelli esistenti, ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio cui non possa farsi fronte attraverso la razionalizzazione delle strutture e delle risorse. Spetterà all’ente dimostrare in modo puntuale e rigoroso che si tratta di attività effettivamente nuove e non della riproposizione sotto altre forme di interventi già attuati in via regolare in precedenza. In caso contrario, si avrebbe una corresponsione indebita di emolumenti;

• gli incentivi siano erogati solo a seguito della puntuale verifica dell’effettivo conseguimento degli obiettivi di miglioramento prefissati, sulla base di appositi indicatori anch’essi previamente individuati che diano visibilità all’apporto singolo di ciascun dipendente (è infatti vietata qualsivoglia distribuzione “a pioggia” del salario accessorio);

• siano rispettati gli obiettivi del patto di stabilità interno e le norme vigenti che impongono il contenimento delle spese di personale.

Infine, come evidenziato dai magistrati contabili, le somme derivanti da sanzioni riferite a violazione del Codice della strada costituiscono una risorsa peculiare poiché si basano su una contestazione che non può essere considerata certa sino a che la sanzione amministrativa non sia stata portata formalmente a conoscenza del trasgressore e non siano scaduti i termini per la contestazione, amministrativa o giudiziaria o, addirittura, non si sia concluso il contenzioso.

Pertanto, tenuto conto della difficoltà nella riscossione (che in molti casi avviene dopo molti anni o, addirittura, non avviene), i magistrati contabili hanno evidenziato l’opportunità di procedere all’accertamento di questa particolare risorsa contestualmente alla riscossione dei relativi importi.

In alternativa, l’Amministrazione potrebbe costituire un adeguato fondo svalutazione crediti oppure un vincolo di indisponibilità sull’avanzo di amministrazione libero.

Con riferimento al regime vincolistico imposto sui fondi costituiti con la contrattazione decentrata ai sensi dell’articolo 9, comma 2 bis, del d.l. 78/2010, i magistrati contabili hanno ricordato che fino al 31 dicembre 2014 il fondo era ancorato ad un tetto di spesa storica (2010).

Di contro, dal 1° gennaio 2015 il fondo non è più vincolato al dato storico, ma, una volta determinato il montante retributivo a norma di CCNL di comparto, sconta una decurtazione fissa pari all’ammontare delle decurtazioni operate ex lege per il periodo 2011-2014.

Leggi la deliberazione
CC sez. controllo Lombardia del. n. 297-15

 


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