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Lombardia, del. n. 294 – Personale assegnato presso altra p.a. o impresa privata


Una Provincia ha chiesto un parere in merito alle modalità di corresponsione del trattamento economico dal personale assegnato ad altro ente o impresa privata ai sensi dell’articolo 23 bis, comma 7, d. lgs. n. 165/2001.

L’ente, premesso che gli oneri per il trattamento economico fondamentale e accessorio (corrispondenti all’inquadramento contrattuale) gravano sulla società presso cui il personale è assegnato, ha chiesto se la relativa corresponsione possa avvenire per il tramite dell’ente “assegnante”, cui verrebbero trasferite le risorse finanziarie necessarie per retribuire il personale interessato, ovvero se sia più corretto che la società fruitrice retribuisca direttamente il personale assegnato.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 294/2015, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 28 settembre, hanno ricordato che il comma 7 dell’articolo 23-bis del d.lgs. 165/2001 stabilisce espressamente che l’onere per la corresponsione del trattamento economico sia posto a carico delle imprese destinatarie.

Le problematiche inerenti la gestione del personale saranno approfondite nel seminario di studi “Riforma PA: come cambia il lavoro pubblico”.

Leggi la deliberazione
CC sez. controllo Lombardia del. n. 294-15

 


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