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L’agente della riscossione è responsabile per i ritardi dell’azione riscossiva


Tra l’ente impositore e l’agente della riscossione intercorre un rapporto di servizio in virtù del quale quest’ultimo è chiamato a svolgere una funzione propria dell’amministrazione pubblica titolare del credito.

In particolare, l’agente della riscossione è obbligato a adottare per tempo tutte le possibili misure di competenza volte al soddisfacimento del credito per conto e nell’interesse dell’amministrazione.

Questo il principio espresso dalla Corte dei Conti, sez. giur. Emilia-Romagna, con la sentenza n. 118 depositata il 21 settembre 2015, con la quale Equitalia è stata condannata a risarcire il danno erariale indiretto causato all’Agenzia delle Dogane.

Nel caso di specie l’agente della riscossione, venendo meno al compito affidatogli, non aveva posto in essere, con la necessaria tempestività, tutte le possibili e concrete misure di competenza volte al recupero dei dazi doganali contestati a una società.

Infatti, l’agente della riscossione, oltre a non avere notificato la cartella esattoriale entro i termini legali, aveva posto in essere la prima reale azione volta alla riscossione solo 6 anni dopo la notifica della cartella esattoriale, quando la società era ormai in stato di liquidazione.

Di conseguenza, l’Agenzia delle Dogane era stata costretta a versare, a favore dell’Unione Europea, l’importo dei dazi accertati ma non riscossi, mediante risorse proprie.

Ciò in quanto la condotta dell’agente della riscossione, caratterizzata da ritardi, negligenze ed omissioni aveva impedito all’Agenzia delle Dogane di invocare l’esimente di cui all’art. 17, par. 2, del Regolamento CE-Euratom n. 1150/2000, secondo cui lo Stato è dispensato dall’obbligo di mettere a disposizione dell’Erario europeo l’importo accertato e non riscosso solo ove l’irrecuperabilità sia dipesa da “motivi non imputabili allo Stato membro”.

Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, infatti, ai fini dell’accoglimento di una domanda di dispensa è necessario che il mancato recupero delle somme accertate non sia dipeso da “negligenze e/o ritardi nell’attività di espletamento delle attività di recupero del credito da parte di tutti gli Organismi che hanno concorso al recupero del credito”, incluso, dunque, anche l’agente della riscossione.

I giudici contabili, preso atto delle tempistiche della riscossione e della sostanziale inerzia dell’agente della riscossione per un ampio segmento temporale, hanno dichiarato la responsabilità di Equitalia.

Considerato che “le possibilità di recupero sono inversamente proporzionali ai ritardi dell’azione riscossiva”, l’agente della riscossione, quale soggetto legato da rapporto di servizio con l’ente pubblico, avrebbe dovuto porre in essere con la necessaria tempestività tutte le azioni previste a tutela dei crediti vantati dalla Amministrazione delle Dogane e dei Monopoli.

Leggi la sentenza
CC sez. giurisd. Emilia Romagna sent. n. 118_2015

 

 


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