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Appalti: la SOA deve essere proporzionata ex lege all’importo del contratto da stipulare


La stazione appaltante non può incrementare la qualificazione SOA sulla base della ritenuta complessità dell’appalto.

Con la conseguenza che deve ritenersi illegittima la clausola del bando che richiede un importo di qualificazione e categoria pari a tre volte l’importo dei lavori.

Questo il chiarimento fornito dall’Anac nel parere n. 147 del 9 settembre 2015.

Ai sensi dell’articolo 60 del d.p.r. 207/2010, l’attestazione SOA costituisce condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria, ai fini dell’affidamento di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro, e le stazioni appaltanti non possono richiedere ai concorrenti la dimostrazione della qualificazione con modalità, procedure e contenuti diversi.

Ne consegue che il sistema di qualificazione SOA, articolato in categorie generali e speciali e classifiche, deve intendersi come inderogabile da parte delle stazioni appaltanti, che non possono liberamente prescrivere nel bando di gara il possesso di categorie o classifiche ulteriori rispetto a quelle fissate dalla legge e dal regolamento.

Come ribadito dall’Anac, l’errata individuazione della categoria e della classifica alla quale appartengono le opere da appaltare oltre a comportare il rischio che venga selezionato un appaltatore non adeguatamente qualificato, costituisce altresì un vulnus al principio di concorrenza e di libero accesso al mercato, in quanto preclude la partecipazione alla gara alle imprese in possesso della qualificazione tecnico-economica necessaria alla realizzazione dell’appalto.

 


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