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ANAC: proposte di modifica della disciplina di accertamento e sanzioni in materia di incarichi


L’Anac ha pubblicato sul sito istituzionale, l’Atto di segnalazione n. 5 del 9 settembre 2015, riguardante le “Proposte di modifica alla disciplina in materia di accertamento e sanzioni contenuta nel capo VII del d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39 (“Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”).

L’Autorità con la segnalazione in esame ha formulato puntuali osservazioni in merito alla disciplina sulla vigilanza, accertamento delle situazioni di inconferibilità e di incompatibilità e applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 15 e ss. del decreto citato, che richiedono, ad avviso dell’Autorità, un intervento urgente del legislatore.

La vigilanza sul rispetto delle disposizioni del decreto è affidata (articolo 15) in primo luogo al Responsabile della Prevenzione della Corruzione (RPC) dell’amministrazione che conferisce l’incarico o presso la quale è svolto l’incarico incompatibile.

In seconda battuta, la vigilanza è affidata (articolo 16) all’Anac, che può esercitare i poteri ispettivi e di accertamento, nonché i poteri di ordine (in applicazione dell’articolo 1, comma 3, della legge 190/2012).

L’Autorità può intervenire nel corso dei procedimenti di conferimento degli incarichi sospendendo le procedure e sollevando rilievi e osservazioni di cui l’amministrazione conferente deve tenere conto (articolo 16, comma 2).

L’articolo 17 dispone la nullità degli incarichi conferiti in violazione del decreto.

L’articolo 18 dispone la sanzione dell’automatica sospensione degli organi che abbiano conferito incarichi “dichiarati nulli” dal potere di conferire “incarichi di loro competenza” per tre mesi prevedendo l’adozione, da parte di regioni e enti locali di specifici provvedimenti volti ad individuare gli organi titolari del potere sostitutivo per il periodo di interdizione.

L’articolo 19 dispone la decadenza dall’incarico incompatibile con altro incarico in caso di mancata opzione dell’interessato nel termine perentorio di 15 giorni dalla contestazione.

Le criticità evidenziate riguardano, in primo luogo, la necessità di individuare con maggior precisione i soggetti che hanno il potere di accertare le situazioni di inconferibilità e di incompatibilità ma, più in generale, l’Autorità rileva particolari profili di incertezza attribuibili alla mancanza di una specifica disciplina procedimentale dalla fase di accertamento fino all’applicazione della sanzione.

In base ai puntuali profili di criticità riscontrati l’Autorità ha suggerito di procedere in due direzioni.

Da un lato, eliminare il carattere automatico della sanzione prevista dall’articolo 18, in luogo di un procedimento, da azionare nei confronti degli organi di indirizzo delle amministrazioni, che garantisca il rispetto del contraddittorio e tenga conto del diverso grado di partecipazione alla condotta e dei comportamenti tenuti nelle specifiche situazioni.

Dall’altro, concentrare nell’Anac i poteri di vigilanza, accertamento, ordine e sanzione così insufficientemente regolati nell’attuale disciplina del d.lgs. 39/2013, in virtù dei rafforzati poteri vigilanza e sanzione riconosciuti dal d.l. 90/2014.

Si segnala il ns. seminario di studi “Il monitoraggio del piano anticorruzione

 


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