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Lazio, del. n. 162 – Datio in solutum per l’estinzione delle obbligazioni tributarie


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di ricevere immobili, di categoria non residenziale, da parte dell’ATER (Azienda territoriale per l’edilizia residenziale), a soddisfazione dei debiti da questa maturati, a titolo di imposte comunali non versate, interessi e sanzioni.

L’ente ha premesso che l’operazione, oltre a non comportare alcun esborso a carico dell’amministrazione, consentirebbe di conseguire un risparmio e di realizzare un’entrata, destinando gli edifici in parte ad attività istituzionali, allo stato gestite in locali in affitto, e in parte per locazioni attive.

I magistrati contabili del Lazio, con la deliberazione 162/2015, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 22 settembre, hanno dichiarato inammissibile il quesito posto in quanto la possibilità di ricorrere all’istituto civilistico della “datio in solutum”, per l’estinzione di crediti di tipo impositivo, non è riconducibile alla nozione di contabilità pubblica, coinvolgendo contenuti più propriamente riferibili al diverso ambito del diritto tributario.

I magistrati contabili hanno tuttavia evidenziato che:

• il diritto di credito di cui il Comune è titolare deriva da obbligazione tributaria, per sua natura indisponibile, in virtù di espressa riserva di legge ex art. 23 della Costituzione, oltre che con riferimento ai principi di capacità contributiva e di imparzialità (art. 53 e art. 97 Cost.);

• nell’ordinamento, le uniche deroghe consentite, relative a tributi statali (art. 28 bis D.P.R. 602/1973, D. L.vo n. 46 del 1999) e al solo caso previsto per i tributi locali dall’art. 16 D.P.R. 380/2001, riguardante la realizzazione di opere di urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, sono stabilite con apposite disposizioni di legge, non estensibili analogicamente a situazioni non contemplate;

• nell’ipotesi di un’espressa disciplina normativa, se del caso regolamentare, dovrebbe essere tenuto in debito conto che una “datio in solutum” produrrebbe effetti di tipo contabile, tali da incidere sugli equilibri e sui risultati di bilancio, a causa della rinuncia, da parte dell’Ente creditore, a un introito di parte corrente, nonché di tipo finanziario, conseguenti alla rinuncia alla riscossione di somme liquide, gravante sui meccanismi di cassa;

• in più, l’accettazione di una prestazione in luogo dell’adempimento originario avrebbe come conseguenza la cancellazione di residui attivi (entrate accertate e non riscosse), con inevitabili ricadute sul risultato di amministrazione.

Leggi la deliberazione
CC Controllo, Lazio del. n. 162-15


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