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La concreta organizzazione del servizio pubblico compete al dirigente


La regolazione delle modalità di conferimento dei rifiuti solidi urbani, in quanto concernente la concreta gestione e organizzazione di un servizio pubblico, compete agli organi dirigenziali e non al Sindaco.

Questo il principio espresso dal Tar Sardegna, sez. II, con la sentenza n. 1018 dell’11 settembre 2015, con la quale è stata annullata un’ordinanza sindacale che aveva impartito particolari modalità di conferimento dei rifiuti urbani in una specifica e circoscritta zona del territorio comunale.

Nello specifico, il Sindaco aveva ordinato a tutti i condomini, nonché agli amministratori condominiali, di conferire i rifiuti (nelle diverse tipologie) nei contenitori apposti nell’isola ecologica realizzata in area del Comune e di consentire al gestore del servizio l’accesso all’isola ecologica utilizzando, per il passaggio dei mezzi, la strada interna di lottizzazione.

I giudici amministrativi hanno ribadito che l’articolo 54 del Tuel subordina il potere di ordinanza del Sindaco a diversi presupposti, tra i quali (tipicamente) la necessità e l’urgenza “di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana”.

In tema di rifiuti, inoltre, l’articolo 192 attribuisce espressamente al Sindaco la competenza a disporre con ordinanza le operazioni necessarie alla rimozione dei rifiuti abbandonati.

In tal caso, il presupposto per l’esercizio del potere del Sindaco è costituito dall’abbandono e dal deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo, ovvero dalla immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.

Al contrario, l’intera gestione amministrativa dei Comuni è riservata, ai sensi dell’articolo 107 del Tuel, alla competenza dei dirigenti.

 


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