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Gare: la valutazione del requisito dell’esperienza pregressa


Per la dimostrazione del requisito dell’esperienza triennale, previsto dalla lex specialis quale indice di professionalità e competenza pregressa, non possono essere cumulati i servizi svolti contemporaneamente in periodi coincidenti.

Questo il principio espresso dal Tar Puglia, Lecce, sez. III, con la sentenza n. 2815 del 17 settembre 2015.

Nel caso di specie il disciplinare di gara richiedeva, tra i requisiti di partecipazione, una pregressa esperienza almeno triennale maturata con le Pubbliche Amministrazioni in servizi analoghi.

La stazione appaltante aveva rilevato la carenza del previsto requisito speciale in capo all’aggiudicataria, in quanto la stessa aveva svolto più servizi contemporaneamente presso l’ente, per un periodo complessivo inferiore al triennio.

Di conseguenza, il servizio era stato affidato all’offerente secondo in classifica.

Il requisito della pregressa esperienza dei concorrenti è preordinato a selezionare soggetti che, in quanto operanti da un congruo lasso di tempo nel settore, siano in grado di assicurare affidabilità e professionalità nello svolgimento dei servizi da affidare.

Le precedenti esperienze, infatti, costituiscono significativi elementi sintomatici della specifica attitudine alla effettiva, puntuale e compiuta realizzazione delle prestazioni.

Come evidenziato dai giudici amministrativi, per il conteggio degli anni di esperienza devono essere considerati i servizi prestati nell’arco temporale di trentasei mesi, seppur non necessariamente continuativi né necessariamente relativi all’ultimo triennio.

E’ pertanto legittimo il mancato riconoscimento, da parte della stazione appaltante, della cumulabilità, ai fini del computo dell’esperienza triennale richiesta, dei servizi svolti contemporaneamente.

Sotto il profilo del concetto di similarità dei servizi pregressi, si ritiene opportuno ricordare che i servizi analoghi non significano servizi identici, poiché la formula “servizi analoghi” implica la necessità di ricercare elementi di similitudine tra i servizi presi in considerazione.

La ratio di tale requisito, infatti, non è certamente la creazione di una riserva a favore delle imprese già presenti sul mercato ma, al contrario, l’apertura del mercato attraverso l’ammissione alle gare di tutti i concorrenti per i quali si possa raggiungere un giudizio complessivo di affidabilità.

Pertanto, quando la lex specialis di gara richiede di dimostrare il pregresso svolgimento di servizi simili, è compito della stazione appaltante procedere ad un confronto tra le prestazioni oggetto dell’appalto da affidare e le prestazioni oggetto dei servizi indicati dai concorrenti, senza quindi fermarsi alla verifica del tipo di contratto in cui tali prestazioni sono inserite.

Occorre evidenziare, inoltre, che la giurisprudenza amministrativa ha più volte ribadito che le stazioni appaltanti godono di ampi margini di autonomia nella fissazione dei requisiti di ammissione per la partecipazione alle gare d’appalto.

I requisiti di capacità tecnica contemplati dall’articolo 42 del d.lgs. 163/2006, infatti, non assumono carattere tassativo e, pertanto, l’amministrazione è libera di prevedere requisiti ulteriori e più restrittivi di quelli legali, in funzione della corretta esecuzione dei servizi oggetto di affidamento.

Tale discrezionalità, tuttavia, soggiace al triplice limite della necessità, idoneità ed adeguatezza, nei quali si compendia la nozione di proporzionalità della previsione rispetto allo scopo selettivo perseguito.

 


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