Il termine perentorio previsto dalla lex specialis per la partecipazione alla procedura di gara può essere prorogato soltanto in pendenza del termine stesso e non già successivamente alla scadenza di quest’ultimo.
Questo il principio espresso dal Tar Puglia Bari, sez. III, con la sentenza n. 2816 del 17 settembre 2015, con la quale è stata confermata l’illegittimità dell’operato della stazione appaltante che aveva prorogato i termini per la presentazione delle offerte successivamente alla scadenza del termine originariamente fissato nel bando di gara.
A tale proposito si evdienzia che il termine fissato per la presentazione delle domande di partecipazione a una gara pubblica ha natura decadenziale a garanzia della par condicio e della trasparenza dell’azione amministrativa, tant’è che con il superamento del termine si consolida l’interesse dei concorrenti a evitare l’ammissione di ulteriori offerte.