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Lombardia, del. n. 279 – Ristrutturazione di un edificio non appartenente all’Ente


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di effettuare lavori di restauro di un bene immobile non appartenente al patrimonio dell’ente locale, nello specifico il campanile di una Chiesa.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 279/2015, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 21 settembre, hanno ribadito che nessuna disposizione impedisce al comune di effettuare attribuzioni patrimoniali a terzi, se finalizzate allo svolgimento di servizi pubblici o, comunque, di interesse per la collettività insediata sul territorio sul quale insiste il comune, anche, in via meramente esemplificativa, di carattere artistico, culturale o economico.

Infatti, se l’azione è intrapresa al fine di soddisfare esigenze della collettività rientranti nelle finalità perseguite dal comune l’attribuzione di beni, anche se apparentemente a “fondo perso”, non può equivalere ad un depauperamento del patrimonio comunale, in considerazione dell’utilità che l’ente o la collettività ricevono dallo svolgimento del servizio pubblico o di interesse pubblico effettuato dal soggetto che riceve il contributo.

A tal proposito è irrilevante la natura pubblica o privata del soggetto che riceve l’attribuzione patrimoniale, purché l’attribuzione avvenga allo scopo di perseguire i fini dell’ente pubblico.

In ogni caso, l’eventuale attribuzione dovrà essere conforme al principio di congruità della spesa mediante una valutazione comparativa degli interessi complessivi dell’ente locale.

L’ente è tenuto, inoltre, a verificare che l’attribuzione patrimoniale non si traduca in una spesa di sponsorizzazione, vietata dal d.l. 78/2010, ovvero sia finalizzata a segnalare ai cittadini la presenza del comune, così da promuoverne l’immagine.

Leggi la deliberazione
CC Controllo, Lombardia del. n. 279-15

 


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