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Lombardia, del. n. 275 – Gare telematiche per acquisto beni e servizi: niente diritti di segreteria


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione dell’art. 13 del d.l. 52/2012 che ha previsto la disapplicazione dell’obbligo di richiedere i diritti di segreteria nell’ipotesi di contratti conclusi a seguito del ricorso a gare telematiche.

In particolare l’ente ha chiesto se l’esenzione dei diritti di segreteria sia limita ai soli contratti per acquisto di beni e servizi (e, dunque, non si estenda anche ai contratti per l’affidamento di lavori pubblici) e se la disposizione si applichi anche agli acquisti effettuati mediante il ricorso a piattaforme che non consentono di concludere il procedimento con la stipula del negozio in forma digitale/elettronica (vedi Sistema Sintel predisposto da ARCA in Lombardia).

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 275/2015, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 21 settembre, hanno chiarito che la disposizione prevedere l’esenzione in relazione ai soli contratti relativi a beni e servizi, non risultando quindi possibile estendere il beneficio agli acquisti di lavori.

L’esenzione è applicabile solo nei casi in cui l’intera procedura, dall’ordine al contratto, avvenga e si concluda in forma elettronica.

 


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