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Lombardia, del. n. 272 – Trasformazione a tempo pieno: prima il riassorbimento delle Province


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di convertire a tempo pieno il rapporto di lavoro di un dipendente assunto a tempo parziale.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 272/2015, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 21 settembre, hanno ricordato che la trasformazione a tempo pieno di un rapporto di lavoro effettuato originariamente a tempo parziale costituisce una nuova assunzione e, dunque, a norma dell’articolo 3, comma 101, della legge 244/2007, si applicano i limiti previsti per le assunzioni a tempo indeterminato.

In caso di trasformazione a tempo pieno di un rapporto di lavoro a tempo parziale, l’incremento di spesa che l’ente locale sostiene, e sulla cui base deve verificare la capienza nel contingente di assunzioni annuali effettuabili a norma dell’articolo 3, comma 5, del d.l. 90/2014 (nel 2015, pari, in via ordinaria, al 60% dei risparmi derivanti dalle cessazioni intervenute nell’anno precedente), è pari alla differenza fra la spesa sostenuta per il rapporto di lavoro a tempo parziale e quella discendente dalla trasformazione del rapporto a tempo pieno.

Come evidenziato dai magistrati contabili, tuttavia, anche la conversione di un rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno, in virtù dell’assimilazione ad un’assunzione a tempo indeterminato, soggiace ai limiti ed ai divieti posti dall’articolo 1, comma 424, della legge di stabilità per il 2015, n. 190 del 2014.

Tale norma, in sintesi, dispone che le regioni e gli enti locali, per gli anni 2015 e 2016, devono destinare le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all’immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti ed alla ricollocazione delle unità soprannumerarie di altre pubbliche amministrazioni (in primo luogo, le province) destinatarie di processi di mobilità.

Inoltre, sempre le regioni e gli enti locali devono destinare alle finalità di ricollocazione del personale in mobilità anche la restante percentuale dei risparmi derivanti dalle cessazioni del personale di ruolo intervenute negli anni 2014 e 2015 (salva la completa ricollocazione del personale soprannumerario).

La questione di massima in merito alla possibilità di procedere alla trasformazione di un rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno, si ricorda, era stata rimessa alla Sezione Autonomie che con deliberazione n. 26/2015 aveva concluso per il non luogo a deliberare (in aderenza all’orientamento già espresso nella precedente deliberazione n. 19/2015 in ordine ai dubbi interpretativi sollevati con riguardo alla possibilità, per gli enti locali, in costanza della speciale disciplina limitativa alle assunzioni posta dalla legge di stabilità per il 2015, di effettuare assunzioni a tempo determinato o conferire incarichi dirigenziali a tempo determinato ai sensi dell’art. 110 del d.lgs. 267/2000).

I magistrati contabili della Lombardia, preso atto del “non luogo a deliberare” sulla questione di massima deferita con la deliberazione n. 135/2015, hanno concluso che in attesa della conclusione delle procedure previste dal comma 424 della legge di stabilità per il 2015, gli enti locali non possono procedere alla trasformazione di un rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno in quanto fattispecie equiparata, dalla pregressa esaminata normativa, alla disciplina prescritta per le assunzioni a tempo indeterminato.

Le problematiche inerenti la gestione del personale saranno approfondite nel seminario di studi “Riforma PA: come cambia il lavoro pubblico”.

 


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