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Giur. Appello, sent. n. 441 – Le responsabilità del Rup nell’esecuzione del contratto d’appalto


Il Rup che non dispone l’incameramento della penale, prevista per il ritardo nell’adempimento della prestazione, è responsabile per il danno causato all’ente.Questo il principio affermato dalla Corte dei Conti, sez. appello, nella sentenza n. 441 depositata il 1° luglio 2015.

La pronuncia in esame è significativa e il principio affermato è di rilievo in merito alla distinzione delle responsabilità del dirigente del servizio e del Rup nell’esecuzione del contratto d’appalto.

Nel caso di specie, una società in house aveva affidato ad un professionista esterno la predisposizione di alcuni progetti per il consolidamento statico di un ponte, stante l’impossibilità per l’ufficio tecnico interno di provvedervi in tempi brevi a causa delle carenze d’organico.

Nell’incarico erano state fissate due fasi, la prima riguardante la consegna del progetto definitivo e la seconda relativa alla consegna della progettazione esecutiva, nonché l’importo delle penali da applicare per ogni giorno di ritardo.

Il dirigente dell’ufficio tecnico, con una nota, aveva provveduto alla nomina del Rup, richiamando lo stesso alla stretta osservanza delle norme di legge sui lavori pubblici ed indicando analiticamente le competenze del responsabile, tra cui i pagamenti in acconto, l’applicazione delle penali, la risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo.

I termini contrattuali venivano poi stabiliti con verbale sottoscritto dal Rup e dal professionista incaricato.

Nonostante il grave ritardo nella consegna del progetto definitivo, sollecitato più volte, il Rup aveva provveduto al pagamento della parcella professionale relativa alla progettazione della prima fase senza trattenere l’importo della penale contrattualmente prevista.

Il professionista veniva quindi invitato all’avvio della progettazione esecutiva, seconda fase dell’incarico ricevuto.

Tuttavia gli elaborati della progettazione definitiva non erano mai stati consegnati, né entro il termine prescritto, né in seguito.

L’opera che avrebbe dovuto essere consolidata nel frattempo è crollata senza che la progettazione esecutiva, che avrebbe dovuto dare inizio ai lavori di consolidamento statico, venisse consegnata.

Il CdA aveva revocato l’incarico, riservandosi la decisione in merito all’applicazione, nei confronti del professionista, della penale contrattualmente prevista.

In esito alle risultante del CTU, secondo cui il crollo del ponte non dipendeva dalla mancata esecuzione degli interventi manutentivi, né al ritardo nella consegna della progettazione, il CdA aveva deliberato di non intraprendere alcuna azione di rivalsa nei confronti del professionista incaricato.

La procura contabile aveva, quindi, richiesto la condanna del dirigente e del Rup al risarcimento del pregiudizio economico subito dalla Società, consistente nella mancata acquisizione della penale, ritenuta automaticamente operante in ragione della scadenza del termine previsto per l’adempimento.

I giudici d’appello hanno confermato la sentenza di primo grado (sezione giurisdizionale Marche, sentenza 134/2013), che aveva assolto il Dirigente e condannato il Rup stante la sua connotazione quale centro unitario di imputazione delle funzioni di scelta, controllo e vigilanza sull’esecuzione del contratto pubblico.

I giudici d’appello hanno osservato che nel momento in cui il dirigente del servizio procede con la nomina del Rup, non avviene una “delega di poteri” ma un’assegnazione di funzioni a soggetto sottoposto e fornito dei titoli.

Il rapporto tra Dirigente/P.O. e Rup non può propriamente definirsi “gerarchico in senso stretto”.

Il Rup acquisisce, infatti, nell’ambito del proprio procedimento un’autonomia funzionale indispensabile allo svolgimento dei compiti e degli adempimenti che caratterizzano tale figura, individuati puntualmente nell’articolo 10 del d.lgs. 163/2006 e negli articoli 10 e 273 del d.p.r. 207/2010.

E’ dunque da escludersi che il Rup possa essere considerato “un mero esecutore”.

Ne consegue che il Rup non può attendere inerte indicazioni di dettaglio da parte del dirigente/P.O. che lo ha nominato, ma deve esercitare la sua funzione propositiva e di controllo, assumendosi la responsabilità delle sue condotte omissive.

Allo stesso modo, è irrilevante la circostanza che lo stesso CdA della Società avesse ritenuto assenti i presupposti per l’applicazione della penale e, quindi, si fosse assunto la responsabilità della sospensione.

Come evidenziato dai giudici d’appello, sulla base del principio di separazione tra poteri di indirizzo e gestione, il Rup avrebbe dovuto evidenziare al CdA una netta e motivata opposizione.

 

Leggi le sentenze
Giurisd. Marche Sent. 134-2013
Giurisd. I° Sez. Appello sent. 441-2015


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