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Emilia, del. n. 130 – Assunzioni stagionali a progetto di agenti di Polizia locale


Un sindaco ha chiesto se la spesa relativa alle assunzioni stagionali a progetto di agenti di Polizia locale, finanziata con i proventi derivanti dalle sanzioni al codice della strada, di cui all’art. 208, comma 5-bis, rientri nel calcolo del limite di spesa previsto per il lavoro flessibile dall’articolo 9, comma 28, del d.l. 78/2010.

I magistrati contabili dell’Emilia, con la deliberazione 130/2015, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 21 settembre, hanno chiarito che la spesa relativa alle assunzioni stagionali finanziate con i proventi derivanti dalle sanzioni al codice della strada deve essere esclusa dal calcolo del limite per il lavoro flessibile previsto dall’articolo 9, comma 28, del d.l. 78/2010.

Tale interpretazione conferma quanto già espresso dalla Sezione regionale della Toscana nella deliberazione n. 10/2012, secondo cui tali spese hanno carattere non ordinario e, ove non escluse, darebbero luogo ad un turbamento nel rilievo della serie storica.

Tale soluzione è, altresì, rispettosa della finalità, perseguita dal codice della strada, di assicurare il potenziamento della sicurezza stradale.

Tale obiettivo, disciplinato con una norma speciale, può essere raggiunto utilizzando una serie di strumenti, tra i quali proprio le assunzioni stagionali a progetto.

Queste ultime costituiscono uno strumento indispensabile per gli enti locali a spiccata vocazione turistica, consentendo la necessaria flessibilità nell’impiego di personale.

Le problematiche inerenti la gestione del personale saranno approfondite nel seminario di studi “Riforma PA: come cambia il lavoro pubblico”.

Leggi la deliberazione
CC Controllo, Emilia Romagna del. n. 130-15


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