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Emilia, del. n. 128 – Disciplina regionale in tema di organizzazione del trasporto pubblico


Un sindaco ha chiesto se la partecipazione da parte di un ente locale ad organismi di natura societaria, richiesta dalla legislazione regionale per l’esercizio in forma associata della funzione di organizzazione del servizio di trasporto pubblico locale, possa ritenersi conforme alla disciplina vincolistica di cui agli articoli 3, comma 27, della legge 244/2007 e 1, commi 609 e 611, della legge 190/2014 (legge stabilità 2015).

L’ente ha premesso che la disciplina regionale in materia di trasporto pubblico regionale e locale è contenuta nella legge 30/1998, successivamente modificata con leggi regionali nn. 10/2008 e 9/2013.

Nell’impianto originario della legge 30/1998 non era previsto uno specifico e ben definito modello organizzativo per le agenzie locali per la mobilità, le quali, tra le altre potevano assumere la forma del consorzio di servizi ai sensi dell’art. 31 del Tuel.

Con la modifica introdotta ad opera dell’articolo 25 della l.r. 10/2008 è stato avviato un processo di riforma del sistema delle agenzie per la mobilità, individuando il modello organizzativo costituito da società di capitali a responsabilità limitata, con affidamento statutario della loro organizzazione ad un amministratore unico, operanti sulla base di una convenzione tra enti locali ai sensi dell’articolo 30 del Tuel.

La legge regionale n. 9/2013, oltre ad aver previsto la fusione entro il 31.12.2014 delle agenzie per la mobilità da parte degli enti locali e ad aver confermato la delimitazione degli ambiti territoriali ottimali assumendo i territori provinciali quali ambiti territoriali minimi, ha altresì confermato il modello organizzativo delle agenzie per la mobilità (società di capitali a responsabilità limitata) secondo quanto già previsto dall’articolo 25, lett. a, l.r. 10/2008.

I magistrati contabili dell’Emilia, con la deliberazione 128/2015, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 21 settembre, hanno ricordato che l’articolo 1, comma 611, della legge di stabilità 2015, se, per un verso, pone il divieto di costituire società aventi ad oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né di assumere o mantenere, direttamente, partecipazioni, anche di minoranza, in tali società, per l’altro, lascia impregiudicata la possibilità di costituire o detenere partecipazioni in “società che producono servizi di interesse generale”.

La norma, inoltre, impone alle pubbliche amministrazioni, a decorrere dal 1° gennaio 2015, l’avvio di un processo di razionalizzazione delle partecipazioni detenute in via diretta o indiretta in organismi di natura societaria, individuando, in via esemplificativa ma non esaustiva, dei criteri per la razionalizzazione/riduzione delle partecipazioni locali.

In particolare, il criterio previsto nella lettera d) del richiamato comma 611 prevede “l’aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica”.

Pertanto, la costituzione e/o partecipazione da parte degli enti locali della Regione Emilia-Romagna in organismi di natura societaria cui conferire l’esercizio della funzione amministrativa relativa all’organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica (in particolare, il trasporto pubblico locale) non si pone in contrasto con la disposizione contenuta nell’articolo 1, comma 611, legge di stabilità 2015.

Ciò in quanto la disciplina regionale, per dare attuazione al criterio del contenimento dei costi previsto dalla legge di stabilità, ha previsto un meccanismo di aggregazione delle agenzie già operanti nel medesimo ambito di dimensione sovra-provinciale.

A tali considerazioni si aggiunga che, nell’ambito delle legge delega in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche contenuta nella legge 124/2015, l’articolo 18 (riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche), prevede, alla lettera m), n. 3, quale criterio per l’esercizio della delega da parte del Governo, l’incentivazione dei processi di aggregazione.

Le rilevanti novità in merito al processo di riorganizzazione e riduzione delle partecipate locali saranno approfondite nel seminario di studi “Organismi partecipati: l’attuazione del piano di razionalizzazione”.

Leggi la deliberazione
CC Controllo, Emilia Romagna del. n. 128-15


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