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Fiuli Venezia Giulia, del. n. 101 – Compensi amministratori società partecipata incorporante


Una Società ha chiesto se, nel caso di operazioni straordinarie tra enti privati a controllo pubblico, è da ritenersi legittimo nel calcolo della dotazione massima del compenso dell’organo amministrativo della “unica” società risultante dall’integrazione, avere a riferimento la somma dei compensi erogati agli organi delle due società preesistenti.

La società in house, interamente controllata da enti pubblici territoriali, ha premesso di aver effettuato, nel 2014, una incorporazione di un ramo d’azienda, con ingresso nella compagine sociale di un nuovo comune.

I magistrati contabili del Friuli, con la deliberazione 101/2015, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 17 settembre, hanno dichiarato inammissibile il quesito posto, in quanto rivolto ad ottenere delle concrete indicazioni sulle scelte gestionali da operare.

La materia dei limiti ai compensi degli amministratori di società pubbliche, è stata affrontata dal legislatore con due distinti corpi di norme rappresentati, in primo luogo, dall’articolo 1, comma 725, 726 e 729 della legge 296/2006 nonché, dai più recenti interventi recati dall’articolo 4, commi 4 e 5, del d.l. 95/2012 (come a sua volta modificato dal d.l. 90/2014).

La finanziaria 2007 ha introdotto un limite al compenso del singolo amministratore (presidente o componente del c.d.a.) di società partecipate da comuni e province, rapportandolo all’indennità del sindaco dell’ente.

Viceversa, il d.l. 95/2012 ha posto un limite ai costi complessivamente sostenuti dalle amministrazioni pubbliche per gli amministratori delle società controllate o interamente partecipate, riferendolo alla spesa storica sostenuta per l’intero organo di amministrazione nel 2013.

Tali norme sono state oggetto di diversi approfondimenti da parte delle Sezioni regionali della Corte dei conti (Sez. Lombardia, del. 88/2015; Sez. Marche, del. 137/2015; Sez. Emilia Romagna, del. 119/2015).

Come evidenziato dai magistrati contabili, la circostanza che la società abbia effettuato nel 2014 una incorporazione di un ramo d’azienda, non inficia il fatto che la società fosse già attiva nel 2013 e che quindi risulta già provvista di un proprio autonomo parametro di riferimento (diversamente da ipotesi di assoluta mancanza del compenso per l’anno 2013).

Si segna il ns. seminario di studi “Organismi partecipati: l’attuazione del piano di razionalizzazione” in programma a Firenze il prossimo 6 ottobre p.v.

Leggi la deliberazione
Contr. FVG del. n. 101_15


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