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Lavori pubblici: la responsabilità del Rup in materia di sicurezza


Il responsabile unico del procedimento risponde dell’infortunio del lavoratore se omette di verificare la corretta attuazione del piano di sicurezza e di coordinamento da parte dell’impresa esecutrice.

Questo il principio sancito dalla Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 34088 depositata il 4 agosto 2015.

I giudici di legittimità hanno evidenziato che il responsabile unico del procedimento riveste una posizione di garanzia non solo nella fase genetica dei lavori ma anche in quella esecutiva, in cui ha l’obbligo di verificare la corretta attuazione dei piani di sicurezza e di coordinamento, preordinati all’incolumità dei lavoratori.

Infatti, in primo luogo il d.p.r. 207/2010 all’articolo 9, comma 2, dispone che “Il responsabile del procedimento provvede a creare le condizioni affinché il processo realizzativo dell’intervento risulti condotto in modo unitario in relazione ai tempi e ai costi preventivati, alla qualità richiesta, alla manutenzione programmata, alla sicurezza e alla salute dei lavoratori ed in conformità di qualsiasi altra disposizione di legge in materia”.

In buona sostanza, in materia di sicurezza, il Rup, da un lato, deve vigilare sul rispetto delle norme in materia di sicurezza sin dalla fase della progettazione, laddove vengano redatti i piani di sicurezza, fino alla consegna dell’opera attraverso la cruciale fase di esecuzione dei lavori, dall’altro, deve verificare ed assicurare che le norme e i piani di sicurezza all’uopo predisposti, vengano osservati e/o fatti osservare, nell’ordine, dal progettista, dal direttore dei lavori, dall’impresa appaltatrice ed eventuali ditte subappaltatrici.

In particolare, nel caso l’opera sia subappaltata, il Rup deve verificare che il subappaltatore abbia predisposto il piano operativo di sicurezza (P.O.S.), lo abbia portato a conoscenza dei lavoratori interessati e che vi sia una corretta coordinazione tra appaltatore e sub-appaltatore, in vista della sicurezza tra tutti i soggetti che interagiscono per la realizzazione dell’opera.

E’ evidente, quindi, come il Rup venga ad assumere una delicatissima posizione di garanzia che lo espone a gravi responsabilità, sia di natura civile sia soprattutto di natura penale, essendo di fatto possibile ricondurre alla sua posizione e al suo generico dovere di vigilanza e verifica, qualsivoglia violazione, commissiva od omissiva, delle norme poste a tutela della sicurezza e dell’incolumità dei lavoratori.

 


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