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Procedimento disciplinare: il regolamento dell’ente non può derogare la disciplina legislativa


Il regolamento comunale non può derogare ai termini di decadenza previsti dalla legislazione e in particolare da quanto previsto dall’articolo 55 bis del d.lgs. 165/2001.

E’ quanto affermato dalla Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 17153 del 26 agosto 2015.

Nel caso di specie, un dipendente comunale sul presupposto della decadenzialità dei termini previsti dall’articolo 55-bis, comma 3, del d.lgs 165/2001 e dal relativo regolamento comunale aveva contestato la legittimità del procedimento disciplinare e della conseguente sanzione del licenziamento irrogata nei suoi confronti.

La Corte di Cassazione ha affermato che per gli illeciti disciplinari di maggiore gravità, imputabili al pubblico impiegato, come quelli che comportano il licenziamento, l’articolo 55 bis contiene due previsioni:

  • al comma 3, è imposto al dirigente della struttura amministrativa, in cui presta servizio il dipendente coinvolto, la trasmissione degli atti all’ufficio disciplinare “entro cinque giorni dalla notizia del fatto”;
  • al comma 4, si prescrive all’ufficio disciplinare la contestazione dell’addebito al dipendente “con l’applicazione di un termine” pari al doppio di quello stabilito nel comma 2, ossia quaranta giorni.

Lo stesso comma 4 prevede che la violazione dei termini “di cui al presente comma” comporta per l’amministrazione la decadenza dal potere disciplinare.

La Corte ha, in proposito, chiarito che la decadenza sanziona soltanto l’inosservanza del termine oggetto della seconda previsione concernente la contestazione dell’addebito al dipendente da parte dell’ufficio disciplinare, in relazione al termine di quaranta giorni decorrente dalla ricezione degli atti.

Con il termine posto dall’articolo 55 bis, aggiunge la Corte, non è vanificato, né viene irragionevolmente sacrificato l’interesse dell’impiegato alla sollecita definizione del procedimento disciplinare.

Il termine di cinque giorni ha scopo sollecitatorio, per cui la sanzione disciplinare è illegittima se la trasmissione degli atti al dirigente venga ritardata in misura tale da rendere troppo difficile l’esercizio del diritto di difesa spettante al dipendente coinvolto, tale da rendere tardiva la contestazione dell’illecito.

Con riferimento ai termini di decadenza contenute nel regolamento comunale, la Suprema Corte ha chiarito che tale atto non può derogare la previsione imperativa del decreto legislativo, il quale al comma 5 dell’art. 55 bis prevede espressamente che “E’ esclusa l’applicazione di termini diversi o ulteriori rispetto a quelli stabiliti nel presente articolo”.

Pertanto, la disciplina regolamentare che preveda termini diversi è illegittima.

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