L’omessa indicazione dei costi interni per la sicurezza del lavoro comporta l’esclusione dalla gara.
In tal caso la stazione appaltante non può attivare il potere di soccorso istruttorio, consentendo all’impresa di integrare la propria offerta economica.
Questo il principio espresso dal Tar Campania, Napoli, con la sentenza n. 4174 del 30 luglio 2015.
Nelle procedure di affidamento di lavori, i partecipanti alla gara devono indicare nell’offerta economica i costi interni per la sicurezza del lavoro, pena l’esclusione dalla procedura e ciò anche se tale indicazione non sia prescritta dal bando di gara (principio di diritto espresso dall’Adunanza Plenaria nella sentenza n. 3/2015, intervenuta a regolare il contrasto giurisprudenziale esistente sul punto).
L’omessa specificazione nelle offerte per lavori dei costi di sicurezza interni configura un’ipotesi di “mancato adempimento alle prescrizioni previste dal presente codice” idoneo a determinare “incertezza assoluta sul contenuto dell’offerta” per difetto di un suo elemento essenziale.
Tale omissione non può essere corretta/integrata con il meccanismo di sanatoria delle ipotesi di incompletezza degli elementi e delle dichiarazioni di cui all’articolo 38, comma 2-bis, e 46, comma 1-ter, del d.lgs. 163/2006.
Concedere una tale possibilità in una fase in cui le offerte economiche di tutti i partecipanti sono già conosciute, determinerebbe una ingiustificata violazione della par condicio tra i concorrenti, nonché un’alterazione della dinamica concorrenziale.