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Concorsi: i requisiti psico-fisici e attitudinali devono sussistere al momento della visita medica


I requisiti psico-fisici idonei per partecipazione ad un concorso pubblico, indicati nel regolamento comunale, devono essere verificati con la visita medica e devono tener conto di eventuali modifiche successive introdotte nei regolamenti.

E’ questo l‘innovativo principio affermato dal Consiglio di Stato, Sezione III, con la sentenza n. 4017 del 26 agosto 2015.

Nel caso di specie, un candidato alla selezione indetta dal Corpo dei Vigili del Fuoco, all’esito degli accertamenti di idoneità psicofisica ed attitudinali, previsti del bando, era stato escluso non essendo in possesso dei diversi requisiti nel frattempo introdotti allo specifico regolamento cui la disciplina concorsuale rinviava.

Il candidato aveva presentato ricorso, lamentando l’applicazione retroattiva del nuovo regolamento che aveva introdotto requisiti di idoneità più rigorosi e aveva richiesto l’annullamento dell’esclusione.

I Giudici amministrativi hanno respinto il ricorso, chiarendo, in primo luogo, che la disciplina regolamentare, espressamente richiamata nel bando, prevedeva “il possesso dei requisiti psicofisici ed attitudinali di cui al decreto ministeriale 3 maggio 1993, n. 228 e successive modificazioni e integrazioni”, indicazione idonea a stabilire un “rinvio mobile” alla disciplina regolamentare, che non costituisce un’indebita applicazione retroattiva di una disciplina regolamentare sopravvenuta.

Inoltre, afferma il consiglio di Stato, il principio che i requisiti devono essere posseduti dai candidati al momento in cui presentano domanda di partecipazione subisce un’eccezione ragionevole, con specifico riferimento ai requisiti psico-fisici e attitudinali, i quali devono essere quelli stabiliti dal regolamento al momento dell’accertamento sanitario, peraltro, in linea con il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, secondo cui “i requisiti psicofisici devono essere posseduti nel momento in cui i candidati sono sottoposti a visita medica” (Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 1921/2014).

In caso contrario, si giungerebbe alla conclusione illogica di reclutare del personale che, al momento dell’accertamento sanitario, non è più in possesso dei requisiti minimi richiesi dalla normativa vigente per lo svolgimento del servizio.

 


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