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Appalti: prezzo più basso criterio di aggiudicazione logico se l’oggetto è chiaramente definito


Qualora la stazione appaltante abbia ben individuato l’oggetto della gara, in modo tale da non lasciare nell’offerta margini di definizione alle imprese concorrenti, il criterio del prezzo più basso può ben essere utilizzato e ritenuto logico ed appropriato.

Questo il principio ribadito dal Consiglio di Stato, con la sentenza n. 4040 del 31 agosto 2015, a seguito della contestazione mossa alla stazione appaltante da parte di una società in merito al criterio di aggiudicazione prescelto, ovvero quello del prezzo più basso, per l’affidamento in appalto del servizio di gestione in overflow di servizi di call center e back office.

Il collegio, riformulando la decisione del Tar che aveva annullato gli atti di gara, ha ribadito che, in linea di principio, rientra nella sfera discrezionale della stazione appaltante, che ne risponde unicamente sul piano della intrinseca logicità, congruenza e ragionevolezza, l’individuazione del metodo di selezione delle offerte nell’ambito di procedure di affidamento.

In particolare, laddove la progettazione svolta dalla stazione appaltante sia giunta ad un grado di dettaglio tale da non richiedere, secondo valutazioni di carattere discrezionale di quest’ultima, l’acquisizione di soluzioni tecniche migliorative, è legittima la scelta di valutare le offerte in base al solo risparmio economico conseguibile all’esito della procedura selettiva.

 

 


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