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Personale a tempo determinato nelle scuole comunali: i chiarimenti della FP


Il Dipartimento della Funzione pubblica, con la circolare n. 3 del 2 settembre 2015, ha fornito chiarimenti in ordine alla disciplina applicabile ai rapporti di lavoro a tempo determinato del personale delle scuole comunali, con particolare riferimento ai limiti di durata, alla luce delle recenti disposizioni legislative interventi legislativi introdotte dal d.lgs. 81/2015 e dalla legge 107/2015.

La previgente disciplina, di cui all’articolo 10, comma 4-bis, del d.lgs. 368/2001, escludeva espressamente dal campo di applicazione del medesimo decreto “i contratti a tempo determinato stipulati per il conferimento delle supplenze del personale docente ed ATA”.

La ratio di tale esclusione risiedeva nella “necessità di garantire la costante erogazione del servizio scolastico ed educativo”, strettamente connesso ai livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione ed educazione (articoli 33 e 34 della Costituzione) e caratterizzato da peculiari esigenze di flessibilità, dovuta a fenomeni come le oscillazioni demografiche, la migrazione scolastica e le variazioni nelle scelte dei diversi indirizzi.

Il d.lgs. 81/2015 , recante il testo organico delle tipologie contrattuali diverse dal lavoro a tempo indeterminato, ha modificato e abrogato la previgente disciplina in materia di contratti a tempo determinato contenuta nel d.lgs. 368/2001, prevedendo che al contratto di lavoro subordinato possa essere apposto un termine di durata non superiore a trentasei mesi.

L’articolo 29, comma 2, lett. c), del decreto legislativo, tuttavia, conferma l’ipotesi di esclusione relativa ai “contratti a tempo determinato stipulati con il personale docente ed ATA per il conferimento delle supplenze”.

Nonostante alcune diversità nella formulazione della disposizione, il fine della norma continua a essere quello di garantire la costante erogazione del servizio scolastico ed educativo, in presenza delle menzionate esigenze connesse al corretto funzionamento dello stesso servizio. Dato che queste esigenze riguardano sia le scuole statali, sia quelle comunali, la disposizione non distingue tra le une e le altre.

Ai sensi dello stesso articolo 29, inoltre, resta fermo quanto disposto dall’articolo 36 del d.lgs. 165/ 2001, che definisce i limiti entro i quali le pubbliche amministrazioni possono ricorrere a contratti di lavoro flessibile secondo i rispettivi ordinamenti e sulla base dei pertinenti contratti di categoria.

Una disciplina speciale della durata del rapporto di lavoro a tempo determinato è contenuta nella legge 107/2015, recante la riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e la delega per il riordino delle disposizioni in materia.

L’articolo 1, comma 131, stabilisce infatti che, a decorrere dal 1° settembre 2016, i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, per la copertura di posti vacanti e disponibili, non possono superare la durata complessiva di trentasei mesi.

La disposizione, inserita in una legge che prevede un piano straordinario di assunzioni, con l’ampliamento dell’organico delle istituzioni scolastiche statali, fa riferimento al solo personale di tali istituzioni scolastiche ed educative statali, restandone escluse quelle comunali sia per il tenore letterale (che fa espresso riferimento alle istituzioni “statali””) sia sul piano teleologico (la disposizione è strettamente connessa al menzionato piano straordinario di assunzioni, che riguarda solo il personale statale e può giustificare una disciplina transitoria per il tempo necessario al suo completamento).

Alla luce di tali considerazioni la Funzione pubblica ha precisato che al personale docente e ATA delle istituzioni scolastiche comunali è applicabile l’esclusione dalla disciplina generale del lavoro a tempo determinato, posta dal d.lgs. 81/2015, mentre non è direttamente applicabile la disciplina speciale della legge 107/2015.

La Funzione Pubblica ha, peraltro, evidenziato che tale conclusione non vale a escludere da limitazioni la durata complessiva dei rapporti di lavoro a tempo determinato di questo personale, ritenendo che le esigenze di tutela del lavoratore, sottostanti alla disciplina europea e a quella nazionale del lavoro a tempo determinato, impone comunque di individuare nell’ordinamento i limiti ai suddetti rapporti di lavoro.

In tal senso, il Ministero, richiamando in via sistematica i citati provvedimenti normativi nonché la recente giurisprudenza comunitaria (in particolare la sentenza Mascolo della Corte di giustizia dell’Unione europea, cause riunite C-22/13, da C-61/ a C-63/13 e C-418/13) che ha messo in evidenza l’abuso del precariato nella PA, con particolare riferimento alla scuola, invita i comuni a valutare la sussistenza delle ragioni oggettive che, nel rispetto dei principi e delle condizioni sopra menzionate, consentano di reiterare i contratti di lavoro a tempo determinato al fine di corrispondere alle esigenze improcrastinabili collegate all’inizio del presente anno scolastico.

Si segnala il ns. seminario di studi in materia di personale “RIFORMA PA: COME CAMBIA IL LAVORO PUBBLICO” in programma a Firenze il 1° ottobre 2015.

 


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