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Il Sindaco è responsabile per la mancata vigilanza sulla partecipata


La mancata istituzione di un controllo analogo tipico sulla società partecipata dall’ente pubblico non esime il Sindaco dalle responsabilità correlate all’omissione di un dovere di supervisione che gli è imposto dalle responsabilità connesse alla gestione dei servizi pubblici.

In particolare, il mancato controllo sulla società, sia essa propriamente e tecnicamente inquadrabile come società in house, sia essa più genericamente una società partecipata dall’ente pubblico, obbliga il Sindaco a risarcire all’ente il danno subito quale investitore e titolare del servizio, derivante dalla perdita di valore della partecipazione.

Questo il principio espresso dalla Corte dei Conti, sez. giur. Lazio, con la sentenza n. 367 depositata il 6 agosto 2015.

Nel caso di specie la procura contabile aveva convenuto in giudizio il Sindaco, nella sua duplice veste di socio unico della società e di capo della amministrazione comunale, ritenuto responsabile dell’inefficienza della spesa pubblica affrontata dall’ente per la gestione dell’impianto di discarica, affidata ad una società a totale partecipazione dell’ente.

In particolare, secondo la procura, il Sindaco, quale soggetto su cui si concentrano i poteri del socio unico, avrebbe dovuto vigilare sulle problematiche tecniche e sul malfunzionamento della gestione, al fine di tutelare l’investimento pubblico che il Comune aveva destinato a supporto del servizio pubblico di gestione della discarica.

Il Sindaco aveva sostenuto la sua estraneità in merito alla gestione dei servizi pubblici affidati alla società, i cui parametri erano fissati nel contratto di servizio, stante la mancata adozione di un regolamento per l’attuazione concreta del controllo analogo e, di conseguenza, la mancata qualificazione della società come società in house.

Per approfondire la questione, va evidenziato che la natura della società “pubblica” rileva solo nel caso in cui le azioni di danno erariale siano promosse dal procuratore contabile contro gli amministratoti della società.

Infatti, secondo quanto espresso dalla Corte di cassazione, la giurisdizione della Corte dei Conti sull’azione di responsabilità esercitata nei confronti degli organi sociali per i danni da essi cagionati al patrimonio della società sussiste solo quando la società sia inquadrabile nel tipo della società in house (Cass., SS.UU., n. 26806/09; Cass., sez. un., n. 26283/2013; Cass., SS.UU. n. 5848/2015).

Al contrario, l’ordinaria azione erariale di danno contro i soggetti legati da rapporto di servizio con il Comune non presuppone alcuna verifica sulla natura in house della società medesima.

La società partecipata dall’ente pubblico, anche qualora non rivesta concretamente le caratteristiche della società in house, rimane pur sempre una società partecipata dall’ente pubblico.

Nei confronti della stessa il Comune ha il dovere di esercitare i propri diritti di socio, ovvero esercitare forme di controllo anche indipendentemente dalle previsioni statutarie ed anche in forma atipica.

Come evidenziato dai giudici contabili, il Sindaco è il “responsabile dell’amministrazione del comune” ex articolo 50, comma 1, del Tuel, e in tale responsabilità ricade anche la gestione dei servizi pubblici locali.

Ne consegue che anche in mancanza di un ufficio o delle procedure specifiche atte a concretare un controllo di tipo “analogo” sulla società, ed anzi, proprio in virtù di tale mancanza, egli avrebbe dovuto controllare quantomeno le problematiche emergenti della gestione stessa, a tutela dell’investimento che il Comune aveva fatto tramite la costruzione dell’impianto di discarica e l’assunzione della quota di partecipazione nella società.

Leggi la sentenza
sez. giurisd. lazio 367-2015

 


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