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Giur. Lombardia, sent. 137 – I limiti e le possibilità della giurisdizione della Corte dei conti in materia di danno all’ambiente


Con la pregevole sentenza in esame, la magistratura contabile ha delineato i confini ed i limiti delle possibilità di intervento della giurisdizione della corte dei conti nella materia del contrasto del danno all’ambiente.

Come noto, dopo varie oscillazioni ed incertezze giurisprudenziali, il legislatore è intervenuto con il Codice dell’ambiente stabilendo che “Chiunque realizzando un fatto illecito, o omettendo attività o comportamenti doverosi, con violazione di legge, di regolamento, o di provvedimento amministrativo, con negligenza, imperizia, imprudenza o violazione di norme tecniche, arrechi danno all’ambiente, alterandolo, deteriorandolo o distruggendolo in tutto o in parte, è obbligato al ripristino della precedente situazione e, in mancanza al risarcimento per equivalente patrimoniale nei confronti dello Stato (art. 311 del d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, che ha ribadito la risarcibilità del danno già introdotta dall’art. 18 dellla legge n. 349 del 1986).

In sostanza, come rammentato dalla sentenza in commento, “l’azione di risarcimento è finalizzata al recupero economico dei danni ambientali o al ripristino originario della risorsa ambientale danneggiata. Il risarcimento viene pertanto effettuato in forma specifica (ripristino dello stato dei luoghi a spese del responsabile) o per equivalente (attraverso una precisa quantificazione economica/monetaria del danno o attraverso una valutazione equitativa operata dal Giudice sulla base del profitto conseguito dal trasgressore e del costo necessario per il ripristino dei luoghi)”.

Il legislatore ha previsto, però, che, contrariamente a quanto affermato da un indirizzo giurisprudenziale che rivendicava la giurisdizione in capo alla Corte dei conti essendo l’ambiente un tipico bene pubblico, la competenza a decidere delle cause risarcitorie in materia ambientale sia attribuita, in linea generale, al giudice ordinario.

Tuttavia, l’art. 313, co. 6 del Codice dell’ambiente ha stabilito che “nel caso di danno provocato da soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, anziché ingiungere il pagamento del risarcimento per equivalente patrimoniale, invia rapporto all’Ufficio di Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti competente per territorio”.

In questo modo è salvaguardata la competenza della Corte dei conti in relazione a danni all’ambiente cagionati da funzionari pubblici.

Tuttavia, nel caso deciso con la sentenza in commento, la segnalazione del danno non è stata effettuata dal ministero dell’ambiente al termine dell’istruttoria, come previsto dal citato co. 6 dell’art. 313, ma dal Corpo Forestale che ha ravvisato una situazione di illiceità e di danno ambientale nel corso dello svolgimento della sua attività.

Nonostante la previsione legislativa, la Sezione giurisdizionale della Lombardia ha ritenuto che “tale canale di conoscenza non preclude la giurisdizione di questa Corte nei confronti di soggetti, quali i convenuti, incontestabilmente sottoposti a giurisdizione contabile quali funzionari pubblici autori di un danno a beni pubblici”.

La conclusione alla quale è giunta la magistratura contabile è diretta a sostenere che ogni volta che un funzionario pubblico è responsabile di un danno ambientale si radica la giurisdizione della Corte dei conti, anche se la notizia di danno non giunge al termine dell’istruttoria di competenza del Ministero dell’ambiente, come previsto dalla norma, ma perviene alla Procura contabile da altre fonti, quali il Corpo forestale.

E’ indubbio che si tratta di un principio significativo, idoneo ad ampliare la tutela del “bene ambiente” che, in questo modo, viene assimilato agli altri beni pubblici, favorendo l’intervento della Procura contabile in un numero maggiore di casi, anche di rilevanza locale (ad esempio in base a notizie di stampa o a denunce qualificate e circostanziate da parte di soggetti interessati alla tutela di particolari beni). Ovviamente, resta fermo il presupposto che il soggetto responsabile del danno sia un funzionario o amministratore pubblico sottoposto, in quanto tale, alla giurisdizione della Corte dei conti.

 


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