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Trasparenza: illegittima la pubblicazione dei dati patrimoniali dei dirigenti


La p.a. non può introdurre nuovi obblighi di pubblicazione, per finalità di trasparenza, con propri atti regolamentari rispetto a quelli disposti dal legislatore.

In particolare, non è legittimo pubblicare sul sito dell’ente le informazioni relative allo stato patrimoniale dei titolari di incarichi dirigenziali, di collaborazione e consulenza.

Questo il chiarimento fornito dal Garante della Privacy con il provvedimento 377/2015, con il quale è stata fornita risposta al quesito di un ente avente ad oggetto la possibilità di introdurre, per via regolamentare, l’obbligo di pubblicare sul web ulteriori informazioni, non previste dalla legge, relative ai dirigenti assunti con contratto a tempo determinato, ai consulenti e collaboratori, come ad esempio i dati patrimoniali.

Le pubbliche amministrazioni, prima di pubblicare dati personali, devono preventivamente verificare che una norma di legge o di regolamento preveda tale possibilità [artt. 4, comma 1, lett. l) e m), 19, comma 3, 20 e 21, del Codice della Privacy].

La disciplina in materia di trasparenza, contenuta nel d.lgs. 33/2013, prevede, in particolare, la pubblicazione dei dati reddituali e patrimoniali esclusivamente dei componenti degli organi di indirizzo politico e dei loro familiari (art. 14 del d.lgs. 33/2013).

Al contrario, per la dirigenza pubblica, l’articolo 15 del d.lgs. 33/2013 dispone la pubblicazione dei soli redditi da lavoro ad essi riferiti, in particolare, “dei compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro […] con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione di risultato”.

Pertanto, secondo il Garante, l’estensione di tale obbligo per altri soggetti costituisce trattamento illecito dei dati e potrebbe determinare anche una differenziazione del livello di trasparenza sul territorio nazionale.

E’ stato infine chiarito che l’eventuale pubblicazione di dati, informazioni e documenti ulteriori rispetto a quelli per cui sussiste l’obbligo di pubblicazione è legittima solo se tali informazioni siano rese anonime, tali da non consentire in alcun modo l’identificazione degli interessati.

 


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