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Gare: se il reato non è “estinto” deve essere dichiarato


Il concorrente a una procedura di gara ha l’obbligo di dichiarare anche i reati per i quali sussistono i presupposti e le condizioni per la dichiarazione di estinzione, se questa non sia stata già dichiarata dal giudice.

L’obbligo viene meno solo se l’estinzione del reato sia stata dichiarata dal giudice dell’esecuzione penale, unico soggetto al quale l’ordinamento conferisce la competenza a verificare che siano venuti in essere tutti i presupposti e sussistano tutte le condizioni per la relativa declaratoria.

In altri termini, finché la dichiarazione di estinzione non sia stata formalizzata dal giudice penale con pronuncia di accertamento costitutivo, non può farsi riferimento al concetto di “reato estinto” e, di conseguenza, non può ritenersi operante la previsione dell’articolo 38, comma 2, del codice dei contratti, che esenta dall’obbligo dichiarativo in relazione a condanne per reati dichiarati estinti.

Questo il principio ribadito dal Tar Lombardia, Milano, con l’ordinanza n. 1031 depositata il 30 luglio 2015.

Nel caso di specie, la stazione appaltante aveva revocato l’aggiudicazione disposta in favore di una società a causa della dichiarazione non veritiera circa l’insussistenza di condanne penali.

Il concorrente escluso aveva giustificato tale omissione con la circostanza che, al momento della partecipazione alla gara, sussistevano i requisiti richiesti dall’articolo 445, comma 2, c.p.p. al fine dell’estinzione del reato (decorso del tempo e mancata commissione di altri reati della stessa indole).

I giudici amministrativi hanno precisato che la riabilitazione del condannato e l’estinzione del reato, per essere rilevanti in sede di gara, devono essere formalizzate in una pronuncia espressa del giudice dell’esecuzione.

L’estinzione del reato (che consente di non dichiarare l’emanazione del relativo provvedimento di condanna), sotto il profilo giuridico infatti non è automatica, ma richiede una pronuncia espressa del giudice dell’esecuzione penale ai sensi dell’articolo 676 c.p.p.

Pertanto, fino a quando non intervenga tale provvedimento giurisdizionale, non può legittimamente parlarsi di “reato estinto” e, dunque, il concorrente deve dichiarare la condanna.

 


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