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Giur. Appello, sent. n. 451 – Illegittima erogazione dell’indennità di risultato


La liquidazione di diritti di rogito mai incassati dall’ente, del compenso quale presidente del nucleo di valutazione, nonché dell’indennità di risultato in assenza di specifici obiettivi assegnati e valutati sono fonte di danno erariale in capo al sindaco e al segretario generale.

E’ quanto affermato dalla Corte dei Conti, sez. I giur. di Appello, nella sentenza n. 451 depositata il 22 luglio 2015.

I giudici contabili, con riferimento alla liquidazione dei diritti di rogito in misura superiore a quelli effettivamente maturati dall’ente e disposti dal segretario in proprio favore, hanno sancito la sussistenza del danno erariale causato dal segretario, in misura prevalente, ma anche dal funzionario contabile, che ha redatto e vistato i provvedimenti, e dal sindaco.

Infatti, la liquidazione dei compensi spettanti sulla base dell’articolo 41, ultimo comma, della legge 312/1980, avrebbe dovuto essere attentamente calcolata sulla base dell’effettivo ammontare della riscossione dei diritti di rogito, quantificazione mai effettuata nel caso di specie.

Relativamente alla nomina del segretario a Presidente del Nucleo di valutazione, lo svolgimento di tale mansione è espressamente previsto nel contratto collettivo integrativo di livello nazionale dei segretari comunali e provinciali (accordo del 22 dicembre 2003) tra le condizioni che possono determinare l’incremento (dal 10% al 50%) della retribuzione di posizione dello stesso, nell’ottica del rispetto del principio di omnicomprenisività della retribuzione.

Pertanto, nel caso in cui il segretario, nominato presidente del Nucleo di valutazione, abbia già la retribuzione di posizione al massimo non potrà percepire alcun compenso aggiuntivo.

Infine, con riferimento all’erogazione dell’indennità di risultato, il collegio ha ritenuto che il relativo riconoscimento sia stato effettuato in violazione del quadro normativo di riferimento, atteso che tale indennità è stata riconosciuta e liquidata in assenza di un’assegnazione di obiettivi e senza la necessaria verifica della loro assegnazione.

La fase di previsione ed erogazione di tale indennità è puntualmente disciplinata dall’articolo 42 del CCNL 16 maggio 2001, secondo cui devono essere verificati due elementi essenziali: l’attribuzione degli obiettivi espliciti e chiari (da non rapportare a generici riferimenti al programma politico tout court del sindaco) e il controllo del raggiungimento dei risultati conseguiti.

Elementi che, nel caso di specie, non sono stati realizzati, con conseguente responsabilità erariale sia in capo al Sindaco, che ha disposto l’attribuzione delle varie somme, sia in capo al Segretario che in qualità di garante della legalità dell’azione amministrativa avrebbe dovuto riconoscere tali illegittimità e del funzionario contabile.

Leggi la sentenza
cc sez I giur. Appello, sent. n. 451 – 15

 


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