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Gare: l’integrazione del PassOE non è soggetta ad alcuna sanzione pecuniaria


La mancata produzione del PassOE nella documentazione di gara si configura come una carenza non essenziale ai sensi dell’articolo 38, comma 2bis, del d.lgs. 163/2006, pertanto, non passibile di alcuna sanzione pecuniaria.

Questo il principio espresso dal Tar Lazio, Roma, sez. II bis, con la sentenza n. 10753 del 7 agosto 2015.

Il PassOE è una liberatoria ai fini della privacy, che permette alle stazioni appaltanti e agli enti aggiudicatori di utilizzare il sistema Avcpass e di accedere ai documenti comprovanti le dichiarazioni fornite dal concorrente.

Tale documento, “indispensabile” ai fini della verifica del requisito, non risulta tuttavia “essenziale”, pertanto, la mancata presentazione tra la documentazione amministrativa non costituisce causa di esclusione dal procedimento di gara, né risulta applicabile alcuna sanzione pecuniaria.

Come indicato nella relazione allegata alla deliberazione AVCP n. 111/2012 “Nel caso in cui siano presenti operatori economici che non si sono registrati in AVCPASS, la Stazione Appaltante li invita a provvedere in un termine congruo rispetto all’avvio dell’attività di verifica”.

 


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