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Friuli, del. n. 70 – P.O. negli enti senza dirigenza


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta applicazione dell’articolo 9, comma 2 bis, del d.l. 78/2010, in particolare se nell’aggregato soggetto alla disciplina vincolistica ivi posta, debbano essere incluse o meno anche le risorse destinate a finanziare la retribuzione di posizione e di risultato – dei titolari di posizione organizzativa.

I magistrati contabili del Friuli, con la deliberazione 70/2015, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 24 agosto, hanno chiarito che ai fini dell’applicazione della norma contenitiva, è indifferente che le risorse finanziarie siano nel bilancio dell’Ente piuttosto che nell’apposito Fondo per la contrattazione decentrata.

E’ dunque necessario cumulare tutte le risorse destinate a finanziare il trattamento accessorio come parametro da riferire all’aggregato di risorse dell’anno 2010.

In merito alle corrette modalità di calcolo nell’ipotesi di gestione di servizi in forma associata, come chiarito dai magistrati contabili, ciascun Ente convenzionato potrà computare pro quota l’onere finanziario gravante sulle risorse del proprio bilancio e destinato alla retribuzione accessoria del personale incaricato di P.O., coerentemente ai termini stabiliti in convenzione.

Le problematiche inerenti la gestione del personale saranno approfondite nel seminario di studi RIFORMA PA: COME CAMBIA IL LAVORO PUBBLICO”

Leggi la deliberazione
cc sez. contr. FVG, del. n. 70-15


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