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Friuli, del. n. 100 – Integrazione rette ospiti ASP


Un sindaco ha chiesto se il Comune sia obbligato a integrare le rette di degenza dei propri cittadini ospiti delle aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) che risultino sprovvisti dei mezzi per farvi fronte direttamente.

I magistrati contabili del Friuli, con la deliberazione 100/2015, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 24 agosto, hanno ricordato che la disciplina delle ASP è contenuta nella legge 328/2000 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), che ai fini del pagamento delle rette, all’articolo 6, comma 4, prevede che “per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il Comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi all’eventuale integrazione economica”.

Analoga norma è stata introdotta per la Regione Friuli Venezia Giulia con la legge regionale 6/2006, che all’articolo 4, comma 5, prevede che “l’assistenza alle persone per le quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali rimane di competenza del Comune nel quale esse hanno la residenza prima del ricovero”.

Di ulteriore interesse è anche il successivo comma 6 dell’articolo 4 secondo cui: “per gli interventi e i servizi di cui al presente articolo spetta il diritto di rivalsa nei confronti del Comune di residenza”.

Tale sistema di norme (nazionali e regionali), configura chiaramente in capo al Comune di ultima residenza un onere di contribuzione alla retta di ricovero dovuta, qualora le risorse dell’assistito, o di eventuali soggetti che si siano spontaneamente resi garanti, non risultino sufficienti a consentire la copertura della spesa.

Perché tale onere possa essere attivato, però, devono essere rispettate determinate condizioni.

A tal riguardo, nell’ambito del sistema normativo sopra delineato, il Comune di ultima residenza del ricoverato è tenuto ad approntare l’intervento economico nei casi in cui vi sia:

a) un ricovero necessario (in quanto nel caso di ricovero facoltativo, vale a dire derivante dalla pura scelta dell’interessato o di altri soggetti privati, si instaura un rapporto di natura squisitamente privatistica tra il ricoverato e la struttura ospitante);

b) una previa informativa, al fine di poter accertare la ricorrenza dei presupposti richiesti dalla legge e predisporre le risorse necessarie per l’integrazione, totale o parziale, delle rette (infatti, l’intervento economico del Comune ha natura sussidiaria, in quanto gli oneri del ricovero gravano innanzitutto sull’assistito e su coloro che, eventualmente, abbiano un impegno al riguardo).

Il Comune ha una responsabilità sussidiaria e residuale, che si aggiunge, senza sostituirsi, alla responsabilità principale che incombe direttamente in capo all’assistito o, eventualmente, in capo ai soggetti terzi che volontariamente si siano accollati, in tutto o in parte, il peso del ricovero.

In base al generale principio sancito nell’articolo 2740 c.c. “il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri. Le limitazioni della responsabilità non sono ammesse se non nei casi stabiliti dalla legge”.

Pertanto, nel caso in cui il ricoverato presso l’ASP abbia esaurito le proprie disponibilità liquide, ma continui a detenere un rilevante patrimonio immobiliare, il Comune non avrà alcun onere di contribuzione per le rette insolute.

In tali ipotesi, spetterà all’ASP intraprendere le iniziative volte al soddisfacimento dei propri diritti e interessi, anche eventualmente con il coinvolgimento di altri soggetti a vario titolo obbligati (potendo eventualmente attivare la rivalsa nei confronti dell’ente locale ex articolo 4, comma 5 della legge 6/2006, qualora il ricavato della vendita dei beni risulti inferiore ai crediti maturati).

Le ASP, infatti, in quanto enti con personalità giuridica di diritto pubblico, provvisti di autonomia statutaria, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica, che operano con criteri imprenditoriali e informano la propria attività di gestione a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto del vincolo del pareggio di bilancio, possono porre in essere tutti gli atti e i negozi, anche di diritto privato, funzionali al perseguimento dei propri scopi istituzionali e all’assolvimento degli impegni assunti in sede di programmazione regionale.

Leggi la deliberazione
cc sez. contr. FVG, del. n. 100 – 15

 


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