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Umbria, del. n. 95 – Comando: rientra nella spesa di personale a tempo determinato


Un sindaco ha chiesto se l’utilizzo temporaneo, tramite l’istituto del comando, di un dipendente pubblico di enti sottoposti a vincoli di spesa in materia di personale (ed ex ente territoriale di “area vasta”) debba essere considerato a tempo determinato e quindi, sottostare al limite di spesa per assunzioni a tempo determinato pari al 100% della “identica spesa” sostenuta nell’annualità 2009.

I magistrati contabili dell’Umbria, con la deliberazione 95/2015, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 7 agosto, hanno chiarito che l’ente locale che si avvale del personale comandato deve includere i relativi oneri economici nella spesa complessiva del personale, in tal modo soggiacendo al limite di spesa previsto dall’articolo 9, comma 28, del d.l. 78/2010.

Il comando, infatti, è equiparabile, ai fini giuridici, ad una forma di assunzione a tempo determinato o di lavoro flessibile ed i relativi oneri economici vanno ad incidere, in misura proporzionale alla prestazione lavorativa, esclusivamente sul bilancio dell’ente beneficiario, o perché da questo sostenuti direttamente o perché periodicamente rimborsati all’ente cui appartiene il personale in comando che è anche titolare del rapporto di lavoro, in base agli accordi di collaborazione intervenuti tra gli enti interessati.

Le problematiche inerenti la gestione del personale saranno approfondite nel seminario di studi “Personale: vincoli assunzionali e di spesa″.

Leggi la deliberazione
cc sez. contr. Umbria del. n. 95-15

 


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