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Toscana, del. n. 244 – Mobilità


Un comune ha chiesto un parere in merito alla corretta applicazione dei limiti assunzionali dell’ente, soggetto al patto di stabilità, al fine della copertura di un posto mediante procedura di mobilità volontaria di personale proveniente da ente di nuova istituzione non soggetto al patto di stabilità.

In particolare l’ente, che ha bandito una procedura di mobilità volontaria, ai sensi dell’articolo 30 d.lgs. n. 165/2001, a cui ha chiesto di essere ammesso un dipendente dell’Autorità idrica Toscana (AIT), chiede di sapere se tale mobilità possa essere considerata neutrale, ai sensi dell’articolo 1, comma 47, della legge 311/2004.

I magistrati contabili della Toscana, con la deliberazione 244/2015, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 3 agosto hanno chiarito che pur essendo l’AIT, correttamente qualificabile come ente di nuova istituzione essa è sottoposta alla normativa limitativa di spesa del personale e pertanto la procedura di mobilità, posta in essere ai sensi dell’articolo 30 d.lgs. n. 165/2001, deve garantire che:

1) l’ente di provenienza non consideri la mobilità in uscita quale cessazione, ai fini dell’assunzione dall’esterno;

2) l’ente ricevente abbia rispettato il patto di stabilità e le prescrizioni contenute nell’articolo 1, comma 557 e seguenti della legge 296/2006.

Inoltre, deve essere considerata la disciplina introdotta dall’articolo 1, comma 424, della legge 190/2014, che per le regioni e gli enti locali pone una deroga alle assunzioni a tempo indeterminato per gli anni 2015 e 2016, per dar corso al rilevante processo di mobilità avviato, a seguito della legge 56/2014, per la ricollocazione del personale delle città metropolitane e delle province.

In tale ottica la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 19/2015, resa su questione di massima, a proposito della mobilità volontaria, così dispone: “Per il 2015 ed il 2016 agli enti locali è consentito indire bandi di procedure di mobilità riservate esclusivamente al personale soprannumerario degli enti di area vasta. A conclusione del processo di ricollocazione del personale soprannumerario destinatario dei processi di mobilità, è ammissibile indire le ordinarie procedure di mobilità volontaria.”

A fronte di tale quadro normativo la Sezione, pur tenendo conto che l’Ente istante ha bandito la procedura di mobilità nell’anno 2014 e che la circolare n. 1/2015 fa salve le procedure bandite prima del 1 gennaio 2015, tuttavia il fatto ch la stessa inevitabilmente verrà a conclusione nel 2015 deve indurre ad attente valutazioni, tenendo conto della ratio e delle finalità della norma, che muove dall’intento di rendere disponibili, in via prioritaria, tutti gli spazi presenti nelle dotazioni a favore del personale di area vasta in mobilità e garantire il massimo riassorbimento del personale dichiarato in soprannumero.

 


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