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Puglia, del. n. 154 – Riduzione canoni di locazione


Un Sindaco ha chiesto un parere in relazione all’ambito di applicazione dell’articolo 3 comma 4 del d.l. 95/2012, come modificato dall’art. 24 comma 4 del d.l. 66/2014, in particolare se la riduzione ivi prevista del 15% dei canoni di locazione passiva consenta margini di discrezionalità per l’ente locale nel caso in cui il canone originariamente pattuito rispetti i prezzi medi di mercato ritenuti congrui dall’Agenzia del Demanio.

I magistrati contabili della Puglia, con la deliberazione 154/2015, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 31 luglio, richiamando sul punto la deliberazione n. 8/2015 della Sezione controllo Toscana, hanno ribadito che la disposizione non ammette deroghe.

In proposito la Sezione controllo Toscana, nella delibera citata, nel ribadire l’obbligatorietà della disciplina, fa salva l’eccezione relativa al caso in cui il canone in corso sia già inferiore all’importo ritenuto congruo dall’Agenzia del demanio, ridotto del 15%.

In tal caso, infatti, l’eventuale nuovo contratto stipulato, anche in applicazione dell’articolo 3, comma 6 del d.l. 95/2012 (canone “congruito” ridotto del 15%), sarebbe necessariamente più oneroso rispetto a quello originario, in contrasto con l’obiettivo di contenimento della spesa.

La Sezione, pertanto, ribadendo l’obbligatorietà della normativa citata fa salva la discrezionalità dell’ente circa la valutazione complessiva dell’economicità dell’operazione, in coerenza con l’obiettivo di contenimento della spesa.

 


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