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Piemonte, del. n. 87 – Rimborsi spese viaggio: vale il criterio dell’effettività


Un Presidente di Provincia ha chiesto un parere in merito alla possibilità di assimilare il rimborso delle spese di viaggio degli amministratori relative alla fattispecie di cui all’art. 84, comma 3 (rimborso spese di viaggio per la partecipazione alle sedute), del TUEL agli stessi limiti dei rimborsi di cui all’art. 84, comma 1 (rimborso spese di viaggio per missioni), del TUEL, oppure se possa oggetto di una diversa regolamentazione.

I magistrati contabili del Piemonte, con la deliberazione 87/2015, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 4 agosto hanno chiarito che la spesa sostenuta per il rimborso delle spese di viaggio affrontate dagli amministratori per accedere alla sede provinciale (comma 3) non può certamente essere ricompresa tra le spese connesse al trattamento di missione, (comma 1).

In proposito il d.l. 78/2010, all’articolo 6, comma 12, ha previsto che “A decorrere dall’anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell’ articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 , incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per missioni… per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell’anno 2009. Gli atti e i contratti posti in essere in violazione della disposizione contenuta nel primo periodo del presente comma costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale. Il limite di spesa stabilito dal presente comma può essere superato in casi eccezionali, previa adozione di un motivato provvedimento adottato dall’organo di vertice dell’amministrazione, da comunicare preventivamente agli organi di controllo ed agli organi di revisione dell’ente.”

Da ciò discende la conseguenza che gli stanziamenti relativi al rimborso delle spese sostenute per giungere alla Provincia devono necessariamente trovare allocazione finanziaria diversa da quelli finalizzati alla copertura delle spese di missioni e che tali rimborsi, previsti dall’art. 84, comma 3, del TUEL, devono ritenersi ontologicamente esclusi dall’ambito di applicazione dell’art. 6, comma 12, del d.l. 78/2010 (in senso conforme, Sez. controllo Liguria, deliberazione 77/2014).

Ciò posto, la Sezione tuttavia rileva che, proprio in merito alla fattispecie prevista dal comma 3 dell’art. 84 del TUEL, la giurisprudenza contabile ha affermato, in conformità al dato letterale della norma, che “Il rimborso è dovuto per le sole spese di viaggio … Sono rimborsabili solo le spese effettive e non anche quelle determinate in modo forfettario. E’ rimasto, dunque, il rimborso delle spese di viaggio per gli amministratori che risiedono fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente” (Corte dei conti, Sezione controllo Lombardia, deliberazione n. 377/2012).

Tale interpretazione, basata sulla lettera della norma, è confermata anche sotto il profilo teleologico per cui “la ratio sottesa agli interventi di razionalizzazione della spesa realizzati dal legislatore con le novelle prima del 2007 e poi del 2010 è quella di ancorare i rimborsi ad elementi effettivi della spesa anziché a valori predeterminati.” (Corte dei conti, Sezione controllo Liguria, deliberazione n. 10/2011).

“Il criterio dell’effettività della spesa oggetto di rimborso che esclude ogni forfettizzazione è prescritto sia dall’interpretazione teleologica della fattispecie sia da quella letterale del novellato comma 84 dell’art. 1 della L. n. 56/2014, che effettua un esplicito rinvio all’articolo 84 del TUEL e, pertanto, al rimborso delle sole spese di viaggio effettivamente sostenute dagli amministratori per la partecipazione alle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi.” (cfr. in tal senso Sez. Emilia Romagna, deliberaz. n. 65/2015).

Pertanto, anche nell’ipotesi delle spese di viaggio degli amministratori che risiedono fuori dal capoluogo dell’Ente per la partecipazione alle sedute dei rispettivi organi assembleari, è possibile il rimborso dei costi effettivi sostenuti per l’utilizzo del mezzo proprio, laddove ovviamente non sia possibile l’uso dei mezzi pubblici di trasporto (corte dei conti SS.RR. in sede di controllo, deliberazione 21/2011).

Ciò al fine di evitare i rischi “del ricorso a soluzioni applicative che pur formalmente rispettose delle norme si pongano in contrasto con la ratio stessa della disposizione in esame”, ossia ridurre i costi degli apparati amministrativi (Corte dei Conti, Sez. controllo Emilia Romagna, deliberazione n. 65/2015).

 


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