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Piemonte, del. n. 82 – Ipab assoggettate al divieto di incarichi a soggetti in quiescenza


Un sindaco ha chiesto un parere in ordine all’assoggettabilità alla disciplina prevista dall’articolo 5 comma 9 del d.l. 95/2012, come modificato dall’articolo 6 comma 1 del d.l. 90/2014, relativamente al conferimento di un incarico di Direttore Sanitario di un IPAB non ancora trasformata.

I magistrati contabili del Piemonte, con la deliberazione 82/2015, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 4 agosto, hanno chiarito che i soggetti che rivestono ancora qualificazione giuridica di I.P.A.B., che non hanno espressamente richiesto il riconoscimento quale soggetto giuridico di diritto privato e che siano indirizzati da un ente pubblico, in virtù della nomina della maggioranza dei componenti dell’organo di amministrazione (nella fattispecie 5 su 7 sono di nomina pubblica), devono ritenersi soggetti di diritto pubblico.

Tale aspetto assume rilievo determinante ai fini dell’applicazione della norma in tema di divieti di incarichi a soggetti collocati in quiescenza.

Infatti l’articolo 5 comma 9 del d.l. 95/2012, come modificato dall’articolo 6 comma 1 del d.l. 90/2014, vieta a tutte le amministrazioni pubbliche di attribuire incarichi di studio e di consulenza ovvero incarichi dirigenziali o direttivi a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza.

La norma in questione amplia ulteriormente la sua portata applicativa ponendo il suddetto divieto di conferimento di incarichi anche qualora essi si riferiscano a enti e società controllati dalle pubbliche amministrazioni.

Alla luce di quanto sopra l’ente ancora qualificato come I.P.A.B. e connotato dalle caratteristiche sopra descritte, deve ritenersi ricompreso nella sfera di applicazione di cui al citato articolo 5 comma 9 d.l. 95/2012.

Pertanto il conferimento a titolo oneroso di un incarico direttivo, quale appare essere quello di direttore sanitario, non viene meno al divieto di affidamento a soggetti collocati in quiescenza.

La norma, tuttavia, prevede a contemperamento del divieto ed in un ottica di non aggravamento della finanza pubblica che “Incarichi e collaborazioni sono consentiti, esclusivamente a titolo gratuito e per una durata non superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione. Devono essere rendicontati eventuali rimborsi di spese, corrisposti nei limiti fissati dall’organo competente dell’amministrazione interessata.”

Resta salva, pertanto, la possibilità che sia conferito un incarico gratuito per una durata non superiore ad un anno.

Si segnala il ns. seminario di studi “Personale: vincoli assunzionali e di spesa”

 


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