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Puglia, del. n. 151 – Patto di stabilità, mancato rispetto e decorrenza sanzioni


Un Sindaco ha chiesto un parere in merito all’interpretazione dell’articolo 31 comma 28 della legge 183/2011 (legge di stabilità 2012) inerente al termine di decorrenza delle sanzioni per il mancato rispetto del patto di stabilità.

In particolare, l’ente chiede di sapere se in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno rilevato, a seguito di ispezione della Ragioneria generale dello Stato, oltre l’anno successivo a quello a cui la violazione si riferisce, deve considerarsi come annualità di violazione quello di ricevimento della relazione ispettiva contenente i rilievi mossi all’ente ovvero il periodo in cui, a seguito di controdeduzioni dello stesso ente e successiva replica del servizio ispettivo, l’ispezione si è conclusa in via definitiva.

Inoltre se, nell’intervallo di tempo intercorrente tra la conoscenza da parte dell’ente dei rilievi mossi dalla Ragioneria per il mancato rispetto del patto e l’applicazione delle sanzioni previste dal comma 26 dell’articolo 31 legge 183/2011, debbano essere attuate le indicazioni riportate nella circolare della Ragioneria generale dello Stato n. 6/2014, oppure occorrerà procedere all’autoapplicazione delle sanzioni, e tra queste il divieto di assunzione, nell’anno successivo a quello in cui si è accertata la violazione.

I magistrati contabili della Puglia, con la deliberazione 151/2015, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 31 luglio, hanno chiarito che, nel caso di specie, il riferimento temporale ai fini dell’applicazione delle sanzioni, è quello previsto dall’articolo 31, comma 28, della legge 183/2011 che fa riferimento all’anno successivo a quello in cui è stato accertato il mancato rispetto del patto.

La sola rideterminazione delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza (di cui al comma 2, lettera e), dell’articolo 7 del d.lgs. 149/2011), è applicata ai soggetti di cui all’articolo 82 TUEL (sindaco, altri amministratori e consiglieri), in carica nell’esercizio in cui è avvenuta la violazione del patto.

Ciò posto, il dies a quo deve essere individuato nel momento in cui la mancata osservanza del patto emerge senza più margini di incertezza e, quindi, l’accertamento assume carattere definitivo, sulla base della delibera consiliare adottata a seguito delle risultanze ispettive.

Con riguardo al comportamento che deve essere assunto dall’ente medio tempore, ossia nell’arco temporale tra l’avvenuta conoscenza dei rilievi della Ragioneria ed il termine per l’applicazione delle sanzioni, la sezione ritiene che l’ente debba adottare tutti i provvedimenti correttivi e contenitivi finalizzati a non aggravare la propria situazione finanziaria (in tal senso si veda la deliberazione n. 133/2015 di questa sezione)

E’ chiaro, infatti, che se l’autoapplicazione delle sanzioni opera, in via preventiva e prudenziale, nel corso dell’esercizio in cui vi sia chiara evidenza che, alla fine dell’esercizio, il patto non sarà rispettato, a maggior ragione opererà nel caso in cui la violazione del patto sia stata già rilevata (eventualmente anche in via non definitiva), con la conseguenza che l’ente dovrà “adottare tutti i provvedimenti correttivi e contenitivi finalizzati a non aggravare la propria situazione finanziaria” (Ragioneria generale dello Stato, circolare n. 6/2014).

Leggi la deliberazione
CC sez. contr. Puglia del. n. 151-15

 

 


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