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Emilia, del. n. 127 – Previdenza integrativa P.M


Un Sindaco ha chiesto di conoscere se le somme eventualmente stanziate dall’ente e destinate a forme di previdenza integrativa, ex articolo 208 del Cds., per il personale di Polizia municipale siano da considerare:

1) all’interno del complesso delle spese di personale assoggettate al limite generale previsto dal comma 557 dell’articolo 1 della legge 296/2006 e smi.

2) “spesa di personale” ai fini del calcolo dell’incidenza percentuale sul totale delle spese correnti nell’applicazione dell’articolo 76, comma 7, del d.l. 112/2008 e smi.

3) assoggettabili ai vincoli posti alle risorse annualmente destinate al trattamento accessorio del personale dai commi 1 e 2-bis dell’articolo. 9 del d.l. 78/2010 e smi.

I magistrati contabili dell’Emilia, con la deliberazione 127/2015, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 31 luglio, aderendo all’interpretazione fornita dalla Sezione autonomie con la deliberazione n. 22/2015, resa nell’ambito di posizioni contrastanti sorte tra le varie sezioni, ha ritenuto che “Le somme accantonate a titolo di previdenza complementare per la polizia municipale debbono essere incluse nella spesa del personale oggetto di contenimento ai sensi dell’art. 1, comma 557 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, mentre vanno escluse dal calcolo del trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti di cui all’articolo 9, commi 1 e 2 bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”.

Si segnala il ns. seminario di studi “Personale: vincoli assunzionali e di spesa”

Leggi la deliberazione
CC sez. contr. Emilia del. n. 127-15

 

 


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