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Emilia, del. n. 126 – Consorzi: status dipendenti comunali trasferiti


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla modalità più efficiente, sotto il profilo organizzativo, di gestione di servizi socio-assistenziali, con riferimento alla forma del Consorzio, già istituito, ovvero alla sua trasformazione in azienda speciale.

I magistrati contabili dell’Emilia, con la deliberazione 126/2015, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 31 luglio, pur ritenendo inammissibile la richiesta di parere in quanto esorbitante dall’ambito della materia della “contabilità pubblica” ha fornito chiarimenti rispetto ai seguenti profili:

  • lo status dei dipendenti comunali conferiti al Consorzio e la loro possibilità di avvalersi delle procedure di mobilità;
  • l’estensione al consorzio della c.d. armonizzazione contabile di cui al d.lgs. 118/2011.

Relativamente al primo profilo, la sezione ha richiamato i propri precedenti orientamenti (deliberazioni nn. 106/2015, 34/2015, 170/2014 e 172/2014) circa lo status del personale conferito alle ASP e del relativo rapporto di lavoro, chiarendo che il conferimento di personale al Consorzio può essere considerato in via analogica.

Il Consorzio di servizi, secondo la categorizzazione effettuata dalla Sezione Autonomie con la delibera 9/2015, essendo finalizzato “alla gestione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica e non” costituisce, in base al combinato disposto degli articoli 31, 113 bis e 114 del d.lgs. 267/2000 “una delle possibili forme associative (alla pari di Convenzioni e Unioni), per la cui disciplina il legislatore richiama, in quanto compatibili, le norme previste per le aziende speciali”.

Come evidenziato dalla giurisprudenza il consorzio, al pari delle aziende speciali, è un ente strumentale che “fa parte del sistema amministrativo di ognuno degli enti associati” (Cons. di Stato, n. 2605/2001; cfr. anche Cass., ord. n. 33691/2002).

In tal non si ravvisano ostacoli al conferimento al Consorzio, per il periodo di vigenza del medesimo, del personale che nei Comuni risulta nella dotazione organica dei servizi educativi ed anche della farmacia comunale.

Il personale conferito mantiene lo status di dipendente pubblico del comune ed il suo rapporto di lavoro continua ad essere disciplinato dal CCNL del personale degli Enti locali e dal d.lgs.165/2001.

Analogamente a quanto si verifica per le ASP, la disposizione normativa cui fare riferimento è quella contenuta nell’articolo 1, commi 557-bis, della legge 296/2006, ai sensi della quale costituiscono spese di personale anche quelle sostenute “per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo agli enti”.

Tale personale, sebbene occupato presso il Consorzio, dovrà essere computato nella spesa di personale dell’ente socio in conformità alla richiamata disposizione normativa (Deliberazione n. 34/2015 di questa Sezione).

Le dotazioni organiche dei Comuni associati, devono essere rideterminate con congelamento dei posti corrispondenti al personale conferito al Consorzio, per il periodo di vigenza dello stesso.

I Comuni, infatti, potrebbero sempre decidere di reinternalizzare il servizio.

Inoltre, secondo quanto già precisato nella Deliberazione da ultimo citata, la recente disposizione contenuta nell’articolo 3, comma 5, d.l. n. 90/2014 stabilisce, che “le amministrazioni di cui al presente comma (regioni ed enti locali assoggettati alla disciplina del patto di stabilità interno) coordinano le politiche assunzionali dei soggetti di cui all’articolo 18, comma 2-bis, del decreto-legge n. 112/2008 (società a partecipazione pubblica locale o di controllo, aziende speciali ed istituzioni e aziende speciali, istituzioni, Asp che operano in settori sensibili e farmacie) al fine di garantire anche per i medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti”.

Quanto al profilo della mobilità del personale conferito ai Consorzi costituiti ex articolo 31 TUEL, deve ritenersi che si applichi ad essi la disciplina prevista dall’articolo 30 del d.lgs.165/2001, in quanto si tratta di personale che mantiene lo status di dipendente pubblico.

In materia di mobilità è recentemente intervenuta la nuova formulazione dell’articolo 1, comma 568-bis, legge 147/2013 (come, modificato, dall’articolo 7, comma 8, del d.l. 78/2015), il quale ha previsto la mobilità del personale, anche dei consorzi, in caso di scioglimento degli stessi riferita, evidentemente, al personale titolare di rapporto di lavoro di tipo privatistico.

Tale previsione, tuttavia, preclude la mobilità verso pubbliche amministrazioni, tanto più verso l’Ente controllante, del personale titolare di rapporto di lavoro di tipo privatistico, che altrimenti determinerebbe l’elusione dei principi costituzionali che garantiscono il percorso di accesso alle pubbliche amministrazioni tramite concorso pubblico (in tal senso C. Cost ordinanza n.113/2013).

Si segnalano i ns. seminari di studio “Personale: vincoli assunzionali e di spesa” e “Organismi partecipati: l’attuazione del piano di razionalizzazione

Dovrebbe, peraltro, ritenersi precluso anche il rientro dei dipendenti conferiti ai Consorzi nell’Ente di provenienza, salvo il caso di scioglimento del Consorzio o del riassorbimento all’Ente di una o più delle funzioni ad esso deferite.

Relativamente al secondo aspetto, l’estensione al consorzio della c.d. armonizzazione contabile è ricavabile dalla lettera dell’articolo 2, commi 2 e 3 del d.lgs. 118/2011.

Leggi la deliberazione
CC sez. contr. Emilia del. n. 126-15

 


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