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Basilicata, del. n. 50 – Qualifica di “datore di lavoro” in capo al segretario


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di individuare nel Segretario Comunale il “datore di lavoro”, ai sensi dell’articolo 2 del d.lgs. 81/2008, soprattutto laddove, in luogo delle figure dirigenziali mancanti, le posizioni apicali siano state assegnate a responsabili di area e di posizione organizzativa.

I magistrati contabili della Basilicata, con la deliberazione 50/2015, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 31 luglio, hanno ricordato che l’articolo 2, lett. b), del d.lgs. 81/2008, individua il “datore di lavoro” nel contesto delle pubbliche amministrazioni, nel “dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest’ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall’organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell’ubicazione e dell’ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l’attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l’organo di vertice medesimo”.

È questa la fonte oggi vigente cui occorre prestare attenzione.

Il fatto che il datore di lavoro, nelle pubbliche amministrazioni, possa essere un dirigente o un preposto non significa che tutti i dirigenti e tutti i preposti siano, per ciò stesso, datori di lavoro.

Quest’ultima qualificazione, in definitiva, non accede necessariamente alla qualifica di “dirigente” e a quella di “preposto”.

Occorre che il “datore di lavoro” sia specificamente individuato dall’organo di vertice delle singole amministrazioni tra quei dirigenti o quei preposti dotati di autonomi poteri decisionali e di spesa, tenendo conto dell’ubicazione e dell’ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l’attività.

A tal proposito, i magistrati contabili hanno sollevato perplessità in merito alla possibilità di attribuire al segretario generale anche, e contemporaneamente, una funzione gestoria di livello dirigenziale, stante il suo ruolo sempre più centrale in tema di controlli interni e di contrasto alla corruzione.

In questo senso, se è vero che l’articolo 97 del Tuel non esclude che il segretario comunale possa esercitare ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal sindaco, è anche vero che è lo stesso articolo ad affermare, poco prima, l’esigenza di disciplinare i rapporti tra il segretario e il direttore generale, ove nominato, secondo l’ordinamento dell’ente e “nel rispetto dei loro distinti ed autonomi ruoli”.

Sulla base di queste premesse i magistrati contabili hanno affermato che l’attribuzione della qualifica di “datore di lavoro” in capo al segretario comunale presuppone la mancanza di figure dirigenziali in seno all’ente o di funzionari che, pur non avendo la qualifica dirigenziale, siano preposti ad un ufficio avente autonomia gestionale e di spesa.

In tali fattispecie, nei limiti e con le cautele che si impongono per la peculiarità della situazione, il segretario comunale al quale sia conferita con atto formale la titolarità effettiva del potere gestionale adeguato alle sue competenze, con attribuzione di poteri di spesa, può essere anche espressamente designato “datore di lavoro”, ai fini e con le responsabilità di cui alla d.lgs. 81/2008.

Leggi la deliberazione
CC sez. contr. Basilicata del. n. 50-15


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