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Lombardia, del. n. 244 – Unione: l’approvazione del bilancio comunale spetta al comune


Un sindaco ha chiesto un parere sulla competenza in ordine all’approvazione del bilancio comunale.

L’ente, avente una popolazione inferiore a 5.000 abitanti, ha premesso di avere associato tutte le funzioni fondamentali con altri comuni in adempimento di quanto stabilito dall’articolo 19 del d.l. 95/2012.

In particolare l’ente ha chiesto se l’approvazione del bilancio comunale sia attribuita all’Unione, ovvero appartenga al comune, attesa la devoluzione alla prima di tutte le funzioni fondamentali (trattandosi di ente avente una popolazione inferiore a 5.000 abitanti).

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 244/2015, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 29 luglio, hanno ricordato che l’unione fra comuni è qualificata dal comma 1 dell’articolo 32 del Tuel quale “ente locale costituito da due o più comuni, di norma contermini, finalizzato all’esercizio associato di funzioni e servizi”.

La costituzione dell’unione comporta la devoluzione a quest’ultima di funzioni amministrative ma non determina, diversamente da quanto avviene in caso di fusione, l’estinzione degli enti comunali che l’hanno deliberata.

Allo stesso modo la devoluzione all’unione delle funzioni amministrative non incide sull’assetto ordinamentale del comune e sui compiti assegnati dal Tuel rispettivamente al Sindaco, al Consiglio e alla Giunta.

In particolare, l’articolo 42 del d.lgs. 267/2000 assegna al consiglio, organo elettivo e pertanto rappresentativo della comunità locale che insiste sul territorio del comune (e non dell’Unione), il compito di approvare i bilanci e adottare gli atti di gestione di carattere straordinario e di rilievo particolare.

Leggi la deliberazione
CC Sez. Controllo, Lombardia, del. n. 244_2015

 


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