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Gare: comunicazione dell’esclusione a mezzo di raccomandata


La comunicazione dell’esclusione mediante raccomandata postale si presume conosciuta, nel caso di mancata consegna per assenza del destinatario e di altra persona abilitata a riceverla, per “fictio juris” al momento della scadenza del termine di “compiuta giacenza”, che vale a concretare l’effettiva conoscenza del contenuto dell’atto.

Da tale momento decorre il termine decadenziale di trenta giorni per la contestazione dell’esclusione.

Questo il principio espresso dal Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana, con la sentenza n. 565 del 21 luglio 2015.

Nel caso di specie la stazione appaltante aveva comunicato, ai sensi dell’articolo 79, comma 5, del d.lgs. 163/2006, il provvedimento di esclusione con raccomandata postale.

Tuttavia, a causa dell’assenza di addetti presso la sede dell’impresa, la raccomandata era stata posta in giacenza e infine dopo 30 giorni restituita all’amministrazione.

Successivamente l’impresa aveva impugnato l’atto di esclusione, ma il Tar aveva dichiarato il ricorso irricevibile per tardività.

La ditta aveva quindi sostenuto l’inefficacia della comunicazione dell’esclusione mediante raccomandata postale, in quanto non accompagnata da analoga comunicazione a mezzo fax.

In ordine alle modalità di effettuazione delle comunicazioni, il comma 5 bis, dell’articolo 79 prevede che “le comunicazioni di cui al comma 5 sono fatte per iscritto, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante notificazione o mediante posta elettronica certificata ovvero mediante fax, se l’utilizzo di quest’ultimo mezzo è espressamente autorizzato dal concorrente, al domicilio eletto o all’indirizzo di posta elettronica o al numero di fax indicato dal destinatario in sede di candidatura o di offerta. Nel caso di invio a mezzo posta o notificazione, dell’avvenuta spedizione è data contestualmente notizia al destinatario mediante fax o posta elettronica, anche non certificata, al numero di fax ovvero all’indirizzo di posta elettronica indicati in sede di candidatura o di offerta”.

Secondo l’indirizzo giurisprudenziale maggioritario, l’articolo 79 del d.lgs. 163/2006 non incide sulle regole processuali generali del processo amministrativo in tema di decorrenza dei termini di impugnazione.

Pertanto, la raccomandata con avviso di ricevimento, così come le altre forme di comunicazione previste dal comma 5 bis dello stesso articolo 79 (posta elettronica certificata, fax, notificazione) determinano l’effetto di conoscenza legale dell’atto e dunque integrano uno strumento di comunicazione di per sé idoneo a determinare la conoscenza rilevante per la decorrenza del termine di impugnazione, ai sensi del combinato disposto degli articoli 120 c.p.a.

Di conseguenza, al fine del decorso del termine di impugnazione, è sufficiente la piena conoscenza dell’atto, anche se acquisita con forme diverse rispetto a quelle previste dall’articolo 79.

 


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