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Anac: approvato il regolamento per l’esercizio del potere sanzionatorio


E’ stato pubblicato sul sito dell’ANAC il regolamento concernente “Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio ai sensi dell’articolo 47 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33” approvato il 15 luglio 2015, che entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in G.U.

Il Regolamento disciplina il procedimento sanzionatorio per l’irrogazione, da parte dell’ANAC, delle sanzioni in misura ridotta per le violazioni di cui all’articolo 47, commi 1 e 2, d. lgs.33/2013, ai sensi della legge n. 689/1981 e della delibera ANAC n. 10 del 21 gennaio 2015.

A tal proposito si ricorda che le violazioni di cui all’articolo 47, comma 1, del d.lgs. 33/2013, tenendo conto di quanto disposto all’articolo 14, in particolare al comma 1, lettere c) ed f e del rinvio, ivi contenuto, agli artt. 2, 3 e 4 della legge 441/1982, riguardano la mancata o incompleta comunicazione, da parte del titolare dell’incarico politico, dei seguenti dati e informazioni:

a. situazione patrimoniale complessiva, ivi inclusa la dichiarazione dei redditi, al momento dell’assunzione in carica;

b. titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie e tutti i compensi cui dà diritto l’assunzione della carica, al momento dell’assunzione in carica e, annualmente, le eventuali variazioni intervenute;

c. titolarità di imprese e partecipazioni azionarie del coniuge del titolare dell’incarico e dei suoi parenti entro il secondo grado, ove gli stessi abbiano acconsentito alla pubblicazione dei loro dati, al momento dell’assunzione in carica dello stesso e, annualmente, le eventuali variazioni intervenute.

Relativamente, invece, alle violazioni di cui all’articolo 47, comma 2, d.lgs. 33/2013, primo periodo, queste attengono alla mancata pubblicazione, da parte del soggetto individuato nel programma triennale trasparenza e integrità, ovvero in altro atto organizzativo interno, dei dati relativi agli enti di cui all’articolo 22, comma 1, lettere da a) a c), d.lgs. 33/2013, concernenti:

a. la ragione sociale;

b. la misura della eventuale partecipazione dell’amministrazione;

c. la durata dell’impegno;

d. l’onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l’anno sul bilancio dell’amministrazione;

e. il numero dei rappresentanti dell’amministrazione negli organi di governo e il trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante;

f. i risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari;

g. gli incarichi di amministratore dell’ente e il relativo trattamento economico complessivo.

Infine, le violazioni di cui all’articolo 47, comma 2, del d.lgs. 33/2013, secondo periodo, attengono alla mancata comunicazione, da parte degli amministratori societari, ai soci pubblici, del proprio incarico e del relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento.

Il regolamento disciplina, relativamente alle sanzioni sopra ricordate, tempi e modalità della fase istruttoria, di avvio del procedimento e di contestazione, con la previsione della trasmissione , in entrambi i casi, degli atti al prefetto in caso di mancato pagamento della sanzione.

In particolare l’Ufficio qualora nello svolgimento dei compiti di vigilanza, d’ufficio o su segnalazione, rilevi la mancata o incompleta pubblicazione delle informazioni sopra indicate, chiede al Responsabile per la Trasparenza (RT) dell’amministrazione interessata di attestare all’Autorità, entro il termine di quindici giorni:

• se l’inadempimento sia dipeso dall’omessa comunicazione da parte del titolare dell’incarico ovvero sia riconducibile ad altre circostanze da indicare specificatamente (per le violazioni ex articolo 47 , comma 1)

• il nominativo del responsabile della violazione, ossia il soggetto responsabile dell’omessa pubblicazione (per le violazioni ex articolo 47 , comma 2).

Nel primo caso qualora il RT attesti che l’inadempimento sia dipeso dall’omessa comunicazione da parte del titolare dell’incarico delle informazioni e dei dati, l’Ufficio avvia il procedimento sanzionatorio contestando la violazione. Diversamente, se i dati siano stati correttamente comunicati dal titolare dell’incarico al RT e, tuttavia, non siano stati pubblicati in tutto o in parte, il Consiglio dell’Anac si riserva di ordinare all’amministrazione di pubblicare le informazioni e i dati mancanti.

Nel secondo caso nella richiesta deve essere specificato che in mancanza di attestazione del nominativo, si presume la responsabilità del RT ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.lgs 33/2013. Qualora la omessa pubblicazione dei dati di cui all’articolo 47, comma 2, secondo periodo, dipenda dalla mancata comunicazione degli stessi da parte degli amministratori societari, il RT è tenuto altresì ad attestare i nominativi degli amministratori societari inadempienti.

La richiesta è comunicata anche all’OIV, o all’organismo con funzioni analoghe ed è formulata con espresso riferimento alla disciplina sanzionatoria di cui all’articolo 47 d.lgs. 33/2013.

Il RT, nel fornire riscontro, trasmette contestualmente i dati identificativi e l’indirizzo PEC del titolare dell’incarico o altro recapito, necessari ai fini della notifica della contestazione in conformità alla normativa vigente in materia. In mancanza la notifica può essere effettuata anche dal RT ai sensi dell’art. 14, comma 4, della legge 689/1981.

L’Ufficio, in caso di segnalazioni palesemente infondate o prive degli elementi essenziali, ne dispone l’archiviazione informandone il Consiglio attraverso una notizia riassuntiva trimestrale.

Qualora sussistano i presupposti per l’avvio del procedimento sanzionatorio, l’Ufficio notifica al titolare dell’incarico, entro il termine di 90 giorni dal ricevimento dell’attestazione del RT, la contestazione della violazione di cui all’articolo 47, comma 1, d.lgs.33/2013.

Della contestazione è data notizia al RT e all’OIV, o all’organismo con funzioni analoghe, dell’amministrazione interessata, nonché al Prefetto.

L’Ufficio, ogni trenta giorni, predispone l’elenco dei soggetti a cui è stata notificata la contestazione, ai fini della successiva pubblicazione sul sito dell’Autorità, previa informativa al Consiglio, ai sensi dell’articolo 45, comma 4, del d. lgs. 33/2013.

Il pagamento della sanzione in misura ridotta estingue il procedimento sanzionatorio.

L’Ufficio, in applicazione di criteri generali predeterminati dal Consiglio, può accogliere, in tutto o in parte, le richieste motivate di rateizzazione del pagamento della sanzione.

In caso di mancato pagamento della sanzione pecuniaria in misura ridotta, il Presidente Anac, ai sensi dell’articolo 19, comma 7, del d.l. 90/2014 e della delibera ANAC 10/2015, segnala al Prefetto la violazione e il mancato pagamento, trasmettendo la documentazione relativa all’istruttoria svolta, in conformità all’articolo 17, comma 1, della legge 689/1981, per le determinazioni di competenza.

Relativamente alle sanzioni di cui all’articolo 47 comma 1 è fatto obbligo alle amministrazioni interessate di pubblicare sul proprio sito il provvedimento adottato dal Prefetto.

Tutte le comunicazioni e notificazioni nei procedimenti disciplinati dal regolamento sono effettuate tramite PEC e in coerenza con quanto previsto dal codice di procedura civile in merito al riconoscimento della validità della notifica a mezzo PEC (articolo 149-bis c.p.c.).

In mancanza di PEC o qualora il Responsabile per la trasparenza non abbia comunicato la PEC o altri recapiti dei soggetti inadempienti, le comunicazioni e le notificazioni sono effettuate:

• dal Responsabile per la trasparenza dell’amministrazione interessata ai sensi dell’articolo 14, comma 4, della legge 689/1981;

• con consegna a mani proprie contro ricevuta

• con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Per il computo dei termini previsti dal presente regolamento si applica l’articolo 155 del codice di procedura civile.

 

 


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