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Giur. Valle d’Aosta, sent. n. 5 – Responsabile il segretario per disfunzioni organizzative


Risponde di danno il dirigente che non adotta tempestivamente i necessari provvedimenti di natura organizzativa, finalizzati al tempestivo adempimento delle nuove funzioni assegnate all’ente dalla normativa regionale.

Questo il principio espresso dalla Corte dei Conti, sez. giur. Valle d’Aosta, con la sentenza n. 5 pubblicata il 25 giugno 2015, con la quale sono stati condannati il segretario generale e il dirigente di un comune al risarcimento del danno subito dall’ente, in conseguenza della condanna dell’ente in sede civile per la mancata stipula in tempo utile di una convenzione con un cittadino, prevista ex lege quale presupposto indispensabile per la concessione di un contributo regionale finalizzato alla realizzazione di alloggi da locare a canone convenzionato.

Nel caso di specie, la legge regionale 5/2003 aveva previsto e disciplinato la concessione di agevolazioni per la realizzazione di alloggi da destinare alla locazione a canone convenzionato, subordinando la concessione dei contributi regionali alla stipula di un’apposita convenzione tra il richiedente e il Comune territorialmente competente.

Un cittadino aveva quindi presentato al Comune l’istanza per la stipula della convenzione.

L’ente, tuttavia, aveva individuato il dipendente delegato alla firma della convenzione soltanto a termine scaduto, ben oltre due mesi dalla specifica richiesta del cittadino.

A fronte della mancata stipula della convenzione entro il termine utile per la presentazione della domanda di contributi, l’amministrazione regionale aveva respinto la richiesta del cittadino.

L’interessato ha presentato ricorso avverso l’omessa adozione degli atti da parte del Comune e l’ente è stato condannato al risarcimento del danno causato.

Tale esborso di denaro, causato dalla condotta negligente, è imputabile per responsabilità amministrativa “indiretta” ai soggetti che hanno posto in essere gli atti necessari.

Nella Regione Autonoma Valle d’Aosta i segretari generali sono equiparati ai dirigenti, pertanto, i giudici contabili hanno individuato nel segretario generale e nel dirigente del settore urbanistica i soggetti che hanno causato il danno per non aver adottato tempestivamente, in relazione alle competenze di ciascuno in virtù della carica rivestita, gli atti necessari per adempiere agli obblighi derivanti dalla legge regionale.

Il Segretario generale, infatti, ha l’obbligo di conoscere la normativa che disciplina le funzioni comunali e adottare i conseguenti atti organizzativi, assumendo le opportune iniziative al fine di organizzare l’espletamento delle nuove funzioni.

In particolare, lo stesso avrebbe dovuto pianificare l’azione dell’ente in funzione dei nuovi adempimenti amministrativi richiesti dalla legge regionale, individuando l’area competente ovvero, se necessario, predisponendo le necessarie modifiche organizzative, al fine di evitare disfunzioni amministrative.

Allo stesso modo, il dirigente dell’area tecnica avrebbe dovuto tenere una condotta positiva finalizzata alla corretta e tempestiva attuazione della nuova funzione assegnata all’ente.

Rientra infatti tra i compiti specifici dei dirigenti adottare tempestivamente tutti i provvedimenti di natura organizzativa per la corretta attuazione degli obblighi legislativi, ovvero attivarsi per individuare la struttura comunale competente, al fine di evitare che ripetuti “rimbalzi” della pratica creino un disordine amministrativo.

Leggi la sentenza
CC Sez. Giurisd. Valle d’Aosta, sent. n. 5_2015


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