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Contrattazione decentrata: esclusa la responsabilità erariale dei sindacati


La sottoscrizione di contratti integrativi illegittimi non comporta responsabilità erariale per le organizzazioni sindacali firmatarie, le quali nello svolgimento della loro funzione non partecipano a quella pubblica ma rappresentano esclusivamente gli interessi dei lavoratori da cui hanno ricevuto mandato.

E’ quanto affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con l’Ordinanza n. 14689 del 14 luglio 2015.

Le Sezioni Unite ricordano che con la privatizzazione del pubblico impiego la disciplina del rapporto di lavoro è contrattualizzata e i rapporti sindacali nel comparto pubblico sono uniformi a quelli del settore privato.

Pertanto, pur soggiacendo la contrattazione collettiva ai vincoli di finanza pubblica ed essendo previsti specifici controlli di compatibilità dei costi di quella integrativa (artt. 40-bis e 40, comma 3-quinquies, d.lgs. n. 165/2001), l’attività contrattuale collettiva segue il modello tipico del rapporto di lavoro privato, ove necessariamente si contrappongono le istanze rappresentate dalle organizzazione sindacali dei lavoratori e dalle parti datoriali.

Nello svolgimento della loro attività sindacale, le rappresentanze dei lavoratori non sono chiamate al perseguimento dei fini e degli interessi della Pubblica Amministrazione ma alla “rappresentanza degli interessi, antagonistici a quelli datoriali, dei lavoratori da cui hanno ricevuto il mandato”.

In tal senso l’art. 40, comma 3-quinquies, d.lgs. n. 165/2001, laddove dispone che “Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione”, sancisce testualmente che l’obbligo di perseguire il rispetto dei vincoli di bilancio grava sulla parte pubblica datoriale, sulla quale pesano le eventuali conseguenze dannose della contrattazione illegittima, e non anche sulle rappresentanze sindacali dei lavoratori che hanno concluso detti accordi collettivi nell’esclusivo interesse dei lavoratori.

Si segnala il ns. seminario di studi “Personale: vincoli assunzionali e di spesa” in programma a Firenze .


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