Entra in area riservata:
Entra in area riservata:
 

Abruzzo, del. n. 187 – Compensi professionali dipendenti avvocatura enti pubblici


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta applicazione dell’articolo 9 del d.l. 90/2014, in particolare se sia possibile attribuire quota parte dei compensi professionali disciplinati da tale legge ai dipendenti del Settore Avvocatura che non rivestano la qualifica di avvocati.

I magistrati contabili dell’Abruzzo, con la deliberazione 187/2015, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 21 luglio, hanno ricordato che la disciplina attualmente vigente per le avvocature degli enti locali risulta maggiormente articolata rispetto a quella introdotta dalla legge di stabilità, contemplando il passaggio dal meccanismo della decurtazione percentuale dei compensi, a quello della combinazione del doppio tetto retributivo (generale e particolare) con quello del regime di riparto dei compensi secondo le norme regolamentari e della contrattazione collettiva basate su criteri meritocratici, con un tetto di spesa, ove l’onere sia posto a carico dell’ente, ovverosia in caso di sentenza favorevole con compensazione di spese o a seguito di transazione su sentenza favorevole (si veda anche Corte dei conti, sez. contr. Puglia, del. n. 49/2015).

Nel dettaglio le regole ora in vigore sono le seguenti:

• computabilità dei compensi professionali agli avvocati dipendenti pubblici nel limite retributivo ex art. 23-ter del d.l. 201/2011 (comma 1);

• in caso di sentenza favorevole (depositata dopo l’adeguamento dei regolamenti e contratti collettivi da effettuarsi entro il 25 settembre 2014) con vittoria, totale o parziale, di spese, le somme recuperate dalla controparte sono ripartite tra gli avvocati dipendenti dell’ente nella misura e con le modalità stabilite dai rispettivi regolamenti e dalla contrattazione collettiva (comma 3, primo periodo), cioè con criteri oggettivamente misurabili basati sul rendimento individuale e sulla puntualità negli adempimenti processuali (comma 5), “in modo da attribuire a ciascun avvocato una somma non superiore al suo trattamento economico complessivo” (comma 7). La parte rimanente delle suddette somme è riversata nel bilancio dell’amministrazione (comma 3, secondo periodo). In assenza dell’adeguamento di regolamenti e contratti collettivi, a decorrere dal 1° gennaio 2015, i compensi non possono essere corrisposti;

• in caso di sentenza favorevole (depositata dopo il 26 giugno 2014) con compensazione integrale di spese (compresi i casi di transazione dopo sentenza favorevole), i compensi professionali sono corrisposti in base alle norme regolamentari o contrattuali vigenti e nei limiti dello stanziamento previsto, che non può superare il corrispondente stanziamento relativo all’anno 2013 (comma 6) ed “in modo da attribuire a ciascun avvocato una somma non superiore al suo trattamento economico complessivo” (comma 7).

La norma si riferisce ai soli dipendenti degli enti pubblici che posseggano lo status professionale di avvocato, in ragione della loro natura sostanzialmente “ibrida”, vale a dire “sospesa tra l’autonomia e la subordinazione, che coniuga in sé la qualità di professionista con quella di impiegato, relazionandosi costantemente con quello che è, al contempo, il proprio cliente, ma anche il suo datore di lavoro. Questa duplicità di status (la cd. doppia identità dell’avvocato dipendente: da un lato professionista, dall’altro pubblico impiegato) si riflette anche sulla struttura del trattamento economico a lui spettante, normalmente composto, pur nella varietà delle situazioni, per una quota, dallo stipendio tabellare e dalle relative voci integrative e accessorie e, per altra quota, da compensi aggiuntivi correlati all’esito favorevole delle lite, di importo tendenzialmente variabile, ancorché erogati con continuità (cd. propine)” (in tal senso e da ultimo Tar Puglia, sez. II, sentenza n. 2543/2014).

Da ultimo, si rammenta che la recente legge professionale (l. 31 dicembre 2012, n. 247) all’art. 23, nel disciplinare lo status degli avvocati degli enti pubblici, prevede che “gli avvocati degli uffici legali specificamente istituiti presso gli enti pubblici, anche se trasformati in persone giuridiche di diritto privato, sino a quando siano partecipati prevalentemente da enti pubblici, ai quali venga assicurata la piena indipendenza ed autonomia nella trattazione esclusiva e stabile degli affari legali dell’ente ed un trattamento economico adeguato alla funzione professionale svolta, sono iscritti in un elenco speciale annesso all’albo”.

Presupposto per l’erogazione dei compensi professionali ai dipendenti delle avvocature erariali è allora il dato formale dell’iscrizione all’albo (comma 2), oltre che quello sostanziale della “stabile costituzione di un ufficio legale con specifica attribuzione della trattazione degli affari legali dell’ente stesso e l’appartenenza a tale ufficio del professionista incaricato in forma esclusiva di tali funzioni”.

Leggi la deliberazione

CC Sez. Contr. Abruzzo del. n. 187-15

 


Richiedi informazioni