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Emilia, del. n. 80 – Permuta con obbligazioni tributarie a carico dell’ente


Un sindaco ha chiesto se le norme limitative delle operazioni su beni immobili (compresa la necessità di richiedere il parere di congruità all’Agenzia del demanio) includano anche i contratti di permuta che comportino a carico dell’ente unicamente il pagamento degli oneri fiscali.

I magistrati contabili dell’Emilia, con la deliberazione 80/2015, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 9 luglio, hanno ricordato che a decorrere dal 1° gennaio 2014 gli enti locali possono effettuare operazioni di acquisto di beni immobili solo ove ne siano comprovate documentalmente l’indispensabilità e l’indilazionabilità attestate dal responsabile del procedimento.

In ogni caso, il “prezzo di acquisto” deve essere oggetto di una attestazione di congruità da parte dell’Agenzia del Demanio.

La norma si applica a tutte le ipotesi in cui sia contemplata la previsione di un esborso finanziario per l’ente, e quindi, anche ai contratti di permuta se l’amministrazione è chiamata a erogare le obbligazioni tributarie che l’atto traslativo comporta.

 


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