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Abruzzo, del. n. 179 – Decurtazione fondo 2015


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 9, comma 2 bis del d.l. 78/2010, nella parte in cui prevede che “a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo”.

In particolare, l’ente ha chiesto se con riferimento al fondo 2015 sia consentito procedere ad una decurtazione pari a quella operata nel 2014, oppure sia necessario apportare una riduzione pari alla somma delle riduzioni apportate sui fondi negli esercizi 2011-2014.

I magistrati contabili dell’Abruzzo, con la deliberazione 179/2015, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 1° luglio, hanno ribadito che gli importi decurtati per il periodo 2011-2014 costituiscono il parametro sulla cui base effettuare la riduzione delle risorse destinate alla contrattazione decentrata a decorrere dal 2015.

Le riduzioni operate dal 2011 al 2014 restano storicizzate e non possono essere recuperate (in tal senso, sez. Puglia, del. 97/2015).

Secondo i magistrati contabili l’incremento della RIA del personale cessato fino al 31.12.2014 potrebbe essere inserito nel fondo solo a condizione che sia rispettato il tetto del fondo 2010, mentre in caso contrario tali risorse sarebbero perse.

Questa deliberazione non può in alcun modo essere condivisa perché contrasta con le disposizioni contrattuali che regolamentano il fondo incentivante e con quanto chiarito dalla Ragioneria generale dello Stato, tra l’altro, nella Circolare 8/2015.

In merito, ad esempio, alla presunta “impossibilità” di inserire la RIA in caso di superamento del tetto del 2010, appare necessario ricordare che le quote della RIA costituiscono somme di parte stabile, che come tali si consolidano, pertanto, se anche per determinate condizioni speciali in alcuni anni queste dovessero essere decurtate provvisoriamente, al termine del periodo, la parte stabile si riespande nella sua interezza, proprio per il carattere certo e stabile di tali somme.

Per quanto riguarda la questione della corretta quantificazione delle decurtazioni sul fondo 2015, considerato che la Ragioneria generale dello Stato è il soggetto cui spetta il controllo e la verifica sui fondi, si ritiene che l’interpretazione fornita dal Tesoro sia da ritenersi maggiormente autorevole.

La Ragioneria ha chiarito, nella citata Circolare n. 8, che nel fondo 2015 si consolidano le decurtazioni attuate sul fondo 2014 in virtù dell’applicazione dell’articolo 9 comma 2-bis del d.l. 78/2010.

Infine, la correttezza di tale interpretazione è confermata anche dal fatto che la Corte dei Conti Abruzzo, nella deliberazione in commento ha sostenuto che “se la riduzione calcolata nel 2014 include anche quelle operate nei precedenti esercizi (essendo la percentuale di calcolo determinata dal rapporto tra personale del 2014 e quello 2010 e comprensiva, dunque, anche delle cessazioni operate nel triennio precedente), sarà solamente quest’ultima a concorrere, insieme a quelle legate al superamento del tetto, alla determinazione della decurtazione permanente dal 1° gennaio 2015”.

Inciso che non sembra considerare quale fosse nel quadriennio 2011-2014 la corretta modalità di calcolo della decurtazione ex art. 9 comma 2-bis, metodologia che è stata definitivamente chiarita anche dall’Aran con Kit emanato ad aprile 2014.

Si segnala il ns. seminario di studi “Personale:le novità per il 2015” in programma a Firenze il 10 luglio p.v.


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